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Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 5 pagine
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Art. 20 cpv. 1
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.
Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino
(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)
Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:
a. programmi e progetti nell’ambito della politica delle lingue e delle scienze linguistiche;
b. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
c. manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;
d. progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistico-culturale.
Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:
a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;
c. l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza culturale e linguistica per il Cantone.
2 Al Cantone Ticino sono inoltre concessi aiuti finanziari per sostenere l’attività dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.
3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.
Art. 24
Abrogato
Art. 25
Abrogato
Art. 26 Domande
1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all’UFC.
2 L’UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.