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Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 5 pagine

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Art. 20 cpv. 1

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.

Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino

(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

a. programmi e progetti nell’ambito della politica delle lingue e delle scienze linguistiche;

b. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;

c. manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;

d. progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistico-culturale.

Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;

b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;

c. l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza culturale e linguistica per il Cantone.

2 Al Cantone Ticino sono inoltre concessi aiuti finanziari per sostenere l’attività dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.

Art. 24

Abrogato

Art. 25

Abrogato

Art. 26 Domande

1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all’UFC.

2 L’UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.