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Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 5 pagine

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b. alla qualità e all’efficacia delle attività;

c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

4 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l’organizzazione o istituzione sostiene per l’esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

Art. 15 cpv. 1

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.

Art. 17 cpv. 2 lett. e

Abrogata

Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni

(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

a. insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;

b. attività di traduzione;

c. pubblicazioni in romancio e italiano;

d. promozione del plurilinguismo nell’amministrazione cantonale;

e. salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale;

f. sostegno di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistico-culturale.

Art. 19 cpv. 1

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

a. elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;

b. sviluppo e rinnovo della lingua;

c. insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;

d. consulenza, mediazione e documentazione.