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Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 5 pagine
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Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti
(art. 16 lett. c LLing)
Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilingui-
smo
(Art. 17 LLing)
1 Per la promozione della ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:
a. il coordinamento, la direzione e l’attuazione del mandato di ricerca;
b. la gestione di un centro di documentazione;
b. la gestione di una rete nazionale di ricerca;
d. la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l’Istituto di plurilinguismo.
Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa
(Art. 18 lett. a LLing)
Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d’importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.
Art. 14
1 Per la promozione della comprensione tra le regioni linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:
a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
1. promuovono la pratica del plurilinguismo, e
2. rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui o ad attività culturali in altre regioni linguistiche;
b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
1. promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
2. stabiliscono e curano la collaborazione.
2 Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
a. essere attive in almeno due regioni linguistiche;
b. non perseguire uno scopo lucrativo;
c. esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.
3 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
a. al tipo e all’importanza delle attività;