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Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 5 pagine
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3 Le domande devono comprovare l’adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per valutare i criteri di promozione.
4 È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 27 cpv. 1
1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l’UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Art. 29
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il ... .
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,