Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2, il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l’obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Quando stabilisce il metodo di calcolo il Consiglio federale tiene conto, in particolare, delle caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali la massa o il piano di appoggio, nonché delle prescrizioni dell’Unione europea.

Art. 12 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Conformemente all’articolo 12 capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli devono fornire. Esso stabilisce, in particolare, le fonti per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2.

Art. 13b Principio

Secondo l’articolo 13b capoverso 2, il Consiglio federale fissa tra il 5 e il 10 per cento, in funzione del raggiungimento degli ’obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 o dello sviluppo delle emissioni di CO2 dei trasporti, la quota delle emissioni di CO2 causate dal trasporto terrestre, che deve essere ridotta mediante l’immissione in consumo di carburanti rinnovabili; prima di definire la stessa, sente il settore interessato. Il Consiglio federale può prevedere un’eccezione per piccole quantità di carburante immesse in libero consumo (cpv. 3).

Art. 13b Obbligo di miscelazione di carburanti rinnovabili nel cherosene

Secondo l’articolo 13d capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce la quota di miscelazione per il cherosene e la quota minima di carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili da miscelare. In proposito tiene conto degli sviluppi internazionali. Se dovesse emergere che viene praticato il cosiddetto «tankering», il Consiglio federale può prevedere provvedimenti adeguati nei confronti degli operatori di aeromobili, come ad esempio l’obbligo di presentare un rapporto annuale sui carburanti per l’aviazione acquistati per il rifornimento (cpv. 4).

Art. 15 Partecipazione su richiesta

All’articolo 15 capoverso 3, la legge delega al Consiglio federale la competenza di stabilire l’ammontare della potenza termica nominale totale determinante per partecipare volontariamente al SSQE, affinché la normativa possa essere adeguata alle condizioni quadro economiche e politiche (cpv. 3).

Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

All’articolo 16 capoverso 3 è inoltre attribuita al Consiglio federale la competenza di stabilire le categorie di impianti obbligati a partecipare al SSQE e di stabilire la quantità minima di emissioni di gas serra. Secondo l’articolo 16 capoverso 4, il Consiglio federale tiene conto delle normative dell’UE. In tal modo si intende assicurare che i due sistemi siano impostati in modo compatibile.

Art. 18 Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

Secondo l’articolo 18 capoverso 3, il Consiglio federale può riservare una determinata quantità di diritti di emissione che possono essere messi a disposizione dei nuovi partecipanti al mercato. Questa normativa crea la flessibilità necessaria per reagire a condizioni specifiche del mercato. In questo contesto il Consiglio federale tiene conto delle normative internazionali.

Art. 19 Assegnazione di diritti di emissione per impianti

Conformemente all’articolo 19 capoverso 5, al Consiglio federale è attribuita la competenza di adeguare alla situazione del mercato la quantità messa all’asta in Svizzera rifacendosi alla riserva stabilizzatrice del mercato dell’UE. Tale competenza deve essere impostata nel modo più flessibile possibile e deve dunque essere disciplinata a livello di ordinanza.