Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

La nuova promozione della pianificazione energetica territoriale comprende, oltre all’analisi della situazione energetica attuale, anche provvedimenti di pianificazione energetica compatibili con l’obiettivo deciso dal Consiglio federale di ridurre le emissioni di gas serra a zero netto entro il 2050, nonché con i valori indicativi per l’incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e per il consumo medio di energia pro capite, stabiliti agli articoli 2 e 3 LEne per il 2035.

Con il nuovo strumento del fondo per le tecnologie e la copertura dei rischi legati agli investimenti nella costruzione e nello sviluppo di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo, si punta a migliorare gli incentivi agli investimenti nella costruzione di reti termiche.

L’elettrificazione delle automobili e degli autofurgoni contribuisce in modo significativo alla decarbonizzazione nel settore dei trasporti. Tuttavia, a breve e medio termine, la mancanza di possibilità di ricarica può ostacolare il passaggio ai veicoli elettrici. Gli introiti derivanti dalle sanzioni, che gli importatori di veicoli devono versare in caso di superamento dei loro obiettivi individuali, non confluiranno quindi più nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), ma saranno impiegati temporaneamente fino alla fine del 2030 per il sostegno finanziario di infrastrutture di ricarica in edifici con più unità abitative, nelle imprese e nei parcheggi pubblici.

Le nuove forme di promozione sono per lo più limitate fino a fine 2030 e sono prevalentemente basate sull’esecuzione vigente.

6.5 Delega di competenze legislative

Il progetto contempla varie norme di delega, con le quali sono trasferite al Consiglio federale competenze legislative a livello di ordinanza. Tali deleghe di competenze legislative che vanno oltre la competenza esecutiva generale sono contenute negli articoli seguenti.

6.5.1 Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2

Art. 3 Obiettivi di riduzione

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 bis, il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi per singoli settori sulla strada per raggiungere l’obiettivo di riduzione. La legge delega al Consiglio federale questa competenza affinché questi, nel definire gli obiettivi e gli obiettivi intermedi, possa tenere conto degli sviluppi a breve termine e del progresso tecnologico.

L’articolo 3 capoverso 1terautorizza il Consiglio federale a determinare la quota di riduzioni di gas serra da raggiungere a livello nazionale. Da questa determinazione risulta anche la quota di riduzione da realizzare all’estero.

Art. 9 Misure tecniche di riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Secondo l’articolo 9 capoverso 3, il Consiglio federale disciplina i dati che le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie devono iscrivere nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 10 capoverso 3bisdella legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale in caso di nuove costruzioni o di sostituzione degli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda nelle vecchie costruzioni.

Art. 10 Principio

Secondo l’articolo 10 capoverso 5, il Consiglio federale può adottare provvedimenti adeguati per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della sezione, se la differenza tra le emissioni calcolate secondo il metodo di misurazione e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta. A tal fine monitora l’evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali.

Art. 11 Obiettivo individuale