Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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Art. 31 Impegno a ridurre le emissioni di gas serra

Secondo l’articolo 31 capoverso 5, al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare a livello di ordinanza i requisiti dettagliati applicabili a un impegno di riduzione (lett. a). Sempre a livello di ordinanza, il Consiglio federale dovrà disciplinare la delimitazione tra l’attività economica e le altre attività di cui al capoverso1 lettera a (lett. b). Inoltre, esso dovrà stabilire quali attività di diritto pubblico danno diritto a sottoscrivere un impegno di riduzione (lett. c) e la misura in cui i gestori di impianti che generano minori emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell’impegno di riduzione con un modello semplificato (lett. d). Oltre a ciò, al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire a livello di ordinanza la misura in cui possono essere consegnati attestati ai fini del rispetto dell’impegno di riduzione (lett. e).

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Secondo l’articolo 34 capoverso 4, il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi globali ai Cantoni, in particolare i requisiti minimi di un programma d’incentivazione per la sostituzione dei riscaldamenti.

Art. 34a Promozione della geotermia e della pianificazione energetica

Secondo l’articolo 34a capoverso 2, nell’ambito delle promozioni di cui all’articolo 34a capoverso 1, il Consiglio federale deve stabilire i relativi criteri e dettagli, nonché le misure che i Cantoni eseguono o per le quali sono coinvolti nell’esecuzione.

Art. 37 Promozione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

L’articolo 37 capoverso 3, nell’ambito della promozione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, autorizza il Consiglio federale a stabilire i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e il loro calcolo.

Art. 37a Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza

L’articolo 37a capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a determinare i criteri per la concessione di aiuti finanziari e il loro calcolo nel quadro della promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri a lunga distanza.

Art. 41a Promozione di tecnologie di propulsione che si avvalgono di fonti energeti-

che rinnovabili e che sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2

L’articolo 41a capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a definire i criteri per la concessione di aiuti finanziari e il loro calcolo nel quadro della promozione di tecnologie di propulsione neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2.

6.5.2 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente

Art. 35d Requisiti

Al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire a livello di ordinanza i requisiti ecologici applicabili ai combustibili e ai carburanti rinnovabili. La determinazione dei requisiti ecologici è di natura tecnica e la competenza consente di reagire a condizioni quadro del mercato in mutamento per i carburanti rinnovabili e a nuove conoscenze riguardanti le ripercussioni ecologiche (art. 35d cpv. 1 e 2). Il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni ai requisiti di cui all’articolo 35d LPAmb per l’etanolo destinato alla combustione e per piccole quantità di carburanti e combustibili rinnovabili.