Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le basi costituzionali su cui si fonda il progetto sono date essenzialmente dagli articoli 74 (Protezione dell’ambiente) e 89 (Politica energetica) della Costituzione federale (Cost.)60. L’articolo 74 Cost. obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. L’articolo 89 capoverso 3 Cost. obbliga in particolare la Confederazione a emanare prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. In questo contesto deve promuovere lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

Il progetto concerne inoltre gli articoli 85 (Tassa sul traffico pesante), 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto), 87b (Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo) e 131 capoverso 1 lettere d ed e, nonché capoverso 2 (Imposte speciali di consumo) della Costituzione federale. In ognuno di questi settori la Confederazione dispone di un’ampia competenza legislativa.

Il progetto mira a frenare il cambiamento climatico, che costituisce un effetto nocivo o molesto ai sensi dell’articolo 74 Cost. In base a quest’articolo, la Confederazione può adottare tutti i provvedimenti che considera proporzionati per raggiungere l’obiettivo costituzionale della protezione ambientale, tra cui anche la riscossione di tasse di incentivazione come quella sul CO2. La destinazione parzialmente vincolata dei proventi di questa tassa a favore del Programma Edifici, della promozione della geotermia e del fondo per le tecnologie è considerata conforme alla Costituzione nella misura in cui supporta il raggiungimento dell’obiettivo di incentivazione (riduzione delle emissioni di CO2) e interessa soltanto una piccola parte dei proventi della tassa. La parte più consistente viene infatti ridistribuita come finora alla popolazione e all’economia. L’effetto di incentivazione della tassa sul CO2 continuerà a manifestarsi principalmente attraverso la sua riscossione. Secondo il parere dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), l’aumento della destinazione vincolata parziale per ragioni costituzionali non può essere superiore a un terzo. Il DATEC sottolinea che la legge attuale già prevede una destinazione vincolata parziale più elevata e che, nel quadro delle delibere relative alla tassa sui biglietti aerei di cui alla legge sul CO2 respinta dal Popolo, il Parlamento ha considerato ammissibile dal punto di vista costituzionale una destinazione parzialmente vincolata del 49 per cento.

L’obbligo degli importatori di carburanti di cui all’articolo 13b di ridurre una parte delle emissioni di CO2 generate dall’utilizzo a scopo energetico dei carburanti fossili mediante l’immissione in consumo di carburanti rinnovabili, nonché l’obbligo dei fornitori di carburanti per l’aviazione di cui all’articolo 13d di miscelare al cherosene venduto per il rifornimento in Svizzera una determinata quota di carburanti per l’aviazione rinnovabili, sono compatibili con la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost. Non sussiste alcuna discriminazione tra i vari produttori di carburanti rinnovabili. In particolare, gli importatori di carburanti fossili possono importare illimitatamente dall’estero carburanti rinnovabili; non sono tenuti ad acquistarne una parte in Svizzera.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. In questo modo si tiene conto in particolare dell’accordo con l’UE sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni.

60 RS 101