Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

6.4 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

In virtù dell’articolo 5 della legge sui sussidi (Lsu), il Consiglio federale è tenuto a riesaminare periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel suo rapporto concernente i sussidi presentato nel 200861, il Consiglio federale ha formulato il principio di un riesame sistematico, nell’ambito del pertinente messaggio, dei sussidi la cui base legale deve essere creata o riveduta durante il periodo del riesame. Ciò avviene con il presente messaggio. In questo contesto si è esaminato se gli aiuti finanziari e le indennità sono sufficientemente motivati da un interesse della Confederazione, se conseguono il loro scopo in modo economico ed efficace e se sono concessi in modo uniforme ed equo. Inoltre, occorre esaminare se gli aiuti finanziari e le indennità sono stabiliti tenendo conto delle esigenze di politica finanziaria e se consentono una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni.

Nel caso di tutti i sussidi previsti, le rispettive misure o non sarebbero attuate senza un sussidio o sarebbero attuate troppo lentamente per portare avanti la decarbonizzazione necessaria e desiderata. Sono quindi sufficientemente giustificate. Il Consiglio federale dovrà progettare le disposizioni di attuazione in modo che i sussidi possano ottenere il miglior effetto. Con lo sviluppo delle tecnologie e dei mercati, se necessario deve essere possibile adattare rapidamente queste disposizioni ed è per questo che la regolazione di questi aspetti a livello di ordinanza è giustificata.

Il disegno di atto legislativo prevede i seguenti nuovi sussidi:

 articolo 34: una maggiore promozione della sostituzione del riscaldamento nel quadro dei programmi cantonali per gli edifici già esistenti;

 articolo 34a: la promozione di pianificazioni energetiche locali e sovracomunali per l’utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo;

 articolo 35 capoverso 5: la copertura finanziaria fornita dalla Confederazione di investimenti nella costruzione e nello sviluppo di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo;

 articolo 37: la promozione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

 articolo 37a: la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza;

 articolo 41a: la promozione di tecnologie di propulsione che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e che sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2.

Nell’attuale Programma Edifici confluiscono un massimo di 420 milioni di franchi dalla tassa sul CO2. A differenza del diritto vigente, circa 40 milioni di franchi dovranno essere espressamente destinati alla sostituzione dei riscaldamenti e alla relativa prima consulenza. L’esecuzione del Programma Edifici incombe ai Cantoni, i quali a tale scopo sono indennizzati mediante contributi globali a seconda dei fondi stanziati o mediante contributi di promozione computabili della Confederazione. Il settore degli edifici è rilevante in quanto produce oltre un quarto delle emissioni di gas serra della Svizzera. Nei prossimi anni, la sostituzione dei riscaldamenti nell’ambito del Programma Edifici potrà continuare a fornire una quota sostanziale di riduzione delle emissioni di gas serra.

61 FF 2008 5409