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Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 9 pagine

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O sulla promozione dello sport

II. Metodi proibiti

1. Manipolazione del sangue e dei componenti del sangue

Il doping ematico, compresa la somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, nonché l’incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, segnatamente per mezzo di sostanze chimiche perfluoridiche, dell’efaproxiral (RSR13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio sostituti del sangue basati sull’emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata) e qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue attraverso metodi fisici o chimici.

2. Manipolazioni chimiche e fisiche

La manipolazione, o tentata manipolazione, non consentita per alterare l’integrità e la validità dei campioni prelevati durante i controlli antidoping. Queste manipolazioni comprendono in particolare: la sostituzione e/o l’alterazione dei campioni prelevati, ad esempio attraverso l’aggiunta di proteasi a un campione prelevato.

3. Doping genetico e cellulare

I seguenti metodi, potenzialmente in grado di migliorare la prestazione atletica: il trasferimento o l’utilizzo di acidi nucleici o di analoghi degli acidi nucleici in grado di alterare le sequenze del genoma e/o l’espressione genica con un qualsiasi meccanismo, in particolare attraverso tecnologie per l’editing dei geni, l’inattivazione dei geni, il trasferimento dei geni; e/o l’utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.