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Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 9 pagine
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O sulla promozione dello sport
Art. 72h Responsabilità dell’organizzazione sportiva
Se una persona, in qualità di membro, impiegato o delegato di un’organizzazione sportiva, vìola le disposizioni di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettera a, l’UFSPO può ridurre o negare gli aiuti finanziari a tale organizzazione sportiva o chiederne la restituzione, a meno che l’organizzazione sportiva non provi di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire tale violazione.
Art. 72i Accordo per il trasferimento di aiuti finanziari
1Qualora le organizzazioni sportive, in quanto beneficiari diretti di aiuti finanziari della Confederazione, trasferiscano questi ultimi a sottorganizzazioni o terzi, devono garantire, mediante la stipula di un accordo scritto con i suddetti beneficiari indiretti e attraverso controlli adeguati, che questi ultimi:
a. rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi;
b. consentano alle autorità competenti della Confederazione di attuare tutte le misure necessarie per i controlli relativi all’utilizzo dei contributi ricevuti.
2Qualora i beneficiari indiretti non rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi, l’UFSPO chiede ai beneficiari diretti la restituzione dei contributi.
Titolo dopo l’art. 73
Capitolo 1bis: Doping
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr