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Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 9 pagine
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O sulla promozione dello sport
b. irregolarità: la violazione delle direttive relative a una buona organizzazione
e amministrazione.
Art. 72c Disposizioni dell’associazione mantello
1Le misure ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 devono fondarsi sulle disposizioni dell’associazione mantello riguardanti:
a. gli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero
destinati ad allenatori, atleti, accompagnatori, funzionari nonché impiegati e delegati delle organizzazioni sportive, in particolare disposizioni riguardanti:
1. la protezione dalla discriminazione,
2. la protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
3. la protezione dalla sopraffazione e dalle lesioni psichiche della personalità quali minacce, umiliazioni, molestie o mobbing,
4. la protezione e la promozione dello sviluppo globale, in particolare degli atleti minorenni,
5. la protezione dell’ambiente da un impatto eccessivo dovuto allo svolgimento dell’attività sportiva,
6. la protezione della correttezza della competizione sportiva attraverso la lotta al doping, alla manipolazione delle competizioni e alla grave violazione delle regole sportive,
7. la rinuncia al consumo di tabacco e alcool durante l’attività sportiva;
b. i requisiti relativi alla buona organizzazione e amministrazione delle
organizzazioni sportive, in particolare disposizioni riguardanti:
1. la documentazione e la pubblicazione delle decisioni più importanti che concernono l’organizzazione sportiva e i suoi gruppi di interesse;
2. la documentazione e la pubblicazione della provenienza e dell’utilizzo delle proprie finanze;
3. una rappresentanza equilibrata dei sessi negli organi direttivi dell’organizzazione sportiva;
4. le limitazioni della durata della carica per le funzioni degli organi direttivi dell’organizzazione sportiva;
5. la gestione dei conflitti di interesse delle persone appartenenti agli organi direttivi;
6. il diritto di partecipazione degli atleti alle decisioni relative a temi che li riguardano;
7. le misure per la protezione dei dati dei membri e dei collaboratori dell’organizzazione sportiva;
8. i piani e le misure volti all’attuazione degli obblighi di comportamento di cui alla lettera a.