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Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 9 pagine

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O sulla promozione dello sport

Art. 72f Organo disciplinare

Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 che l’associazione mantello si adoperi affinché venga creato e diventi operativo un organo disciplinare indipendente anche dal servizio di segnalazione e che soddisfi i seguenti requisiti:

a. l’associazione mantello emana le disposizioni necessarie a tal fine, in particolare per lo svolgimento di inchieste relative a comportamenti scorretti e irregolarità in seno alle organizzazioni sportive;

b. l’organo disciplinare valuta i casi trasmessi e può sanzionare comportamenti scorretti e intimare alle organizzazioni sportive di rimediare alle irregolarità;

c. l’organo disciplinare fornisce all’UFSPO una copia della sua decisione e della relativa motivazione scritta, affinché l’UFSPO possa, su tale base, verificare se sussista il diritto a una concessione di contributi o se sia necessaria una revoca del riconoscimento quale quadro G+S o ESA.

Art. 72g Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo

disciplinare

1Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 che il servizio di segnalazione e l’organo disciplinare si adoperino a favore di procedure corrette, che tutelino i diritti della personalità e i diritti di parte degli interessati, in particolare assicurando che:

a. in tutte le fasi di una procedura sia rispettata la dignità umana delle persone coinvolte;

b. i fatti siano accertati in modo obiettivo e completo e le persone siano protette da accuse ingiustificate e condanne anticipate;

c. le persone alle quali vengono addossate delle colpe siano informate in modo completo al momento dell’avvio della procedura sulle presunte violazioni che vengono loro attribuite nonché sullo svolgimento della procedura e sui loro diritti procedurali;

d. i dati che costituiscono la base di una procedura siano acquisiti esclusivamente in modo conforme alla legge;

e. alle persone coinvolte in una procedura sia garantito il diritto di essere sentite;

f. le persone coinvolte in una procedura possano farsi assistere in tutte le fasi della procedura.

2Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 che, nelle procedure relative a una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere a e b, non si possa impedire all’interessato di far riesaminare la decisione dell’organo disciplinare da un tribunale ordinario. Fanno eccezione le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettera a numero 6.