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Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 9 pagine
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O sulla promozione dello sport
c. lo svolgimento di inchieste su comportamenti scorretti e irregolarità
all’interno delle organizzazioni sportive da parte di un servizio di
segnalazione nazionale indipendente nonché il sanzionamento delle colpe da parte di un organo disciplinare indipendente;
d. i requisiti per le organizzazioni sportive relativi alle misure per impedire incidenti e lesioni durante lo svolgimento dell’attività sportiva, in particolare attraverso formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli.
2Nelle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b si tiene conto delle diverse strutture delle organizzazioni sportive; così facendo si rispettano i principi della proporzionalità e dell’uguaglianza giuridica.
3L’associazione mantello pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet.
Art. 72d Condizioni per l’ottenimento di aiuti finanziari
1Per misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 si intende il rispetto e l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere a, b e d, a condizione che l’UFSPO le giudichi legittime e adeguate.
2Per le organizzazioni sportive di diritto privato si considera inoltre parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 la competenza del servizio di segnalazione nazionale indipendente e dell’organo disciplinare per le questioni che le riguardano.
Art. 72e Servizio di segnalazione nazionale indipendente
1Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 che l’associazione mantello si adoperi affinché venga creato e gestito un servizio di segnalazione nazionale indipendente che soddisfi i seguenti requisiti:
a. chiunque sia vittima di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo o sia a conoscenza di comportamenti scorretti o irregolarità o ne nutra il sospetto può effettuare una segnalazione;
b. il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime. Il servizio assicura che, su richiesta, l’identità della persona che segnala non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all’organo disciplinare;
c. il servizio di segnalazione procede ad accertamenti in merito ai fatti segnalati. Se sussiste un sospetto fondato di comportamento scorretto o irregolarità, redige un rapporto di inchiesta e lo trasmette all’organo disciplinare insieme agli atti dell’inchiesta;
d. il servizio di segnalazione fornisce all’UFSPO una copia del rapporto di inchiesta senza altri allegati.