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Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 7 pagine
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Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (Ordinanza sulla presentazione dei conti di compenswiss)
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Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 16 giugno 20171 sui fondi di
compensazione,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
a. la presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (compenswiss);
b. la compilazione dei conti annuali dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) secondo l’articolo 71 capoverso 1bisdella legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti da parte dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. benefici sociali: prestazioni pecuniarie che rientrano nel campo d’applicazione dell’«IPSAS 42 – Benefici sociali»;
b. criteri di idoneità: criteri di idoneità per la percezione della prestazione ai sensi dell’«IPSAS 42 – Benefici sociali»;
1 RS 830.2
2 RS 831.10
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