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Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 7 pagine
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Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico
«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10 Informazioni integrative
1Oltre a fornire le informazioni integrative prescritte dagli IPSAS, nell’allegato del conto annuale dell’AI si deve suddividere l’importo delle rendite AI rilevate nell’anno d’esercizio in:
a. rendite rilevate per l’anno d’esercizio;
b. rendite rilevate per l’anno precedente;
c. rendite rilevate per anni anteriori.
2Tutte le deroghe agli IPSAS vanno indicate e motivate nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell’istituto.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 14 febbraio 20074 sulla devoluzione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale è abrogata.
Art. 12 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 22 novembre 20175 sull’avvio dell’attività dell’istituto
«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» è modificata come segue:
Art. 4, rubrica e cpv. 2
Entrata in vigore e durata di validità
2L’articolo 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2024.
Art. 13 Disposizioni transitorie
1I conti annuali di AVS, AI e IPG e il conto aggregato dell’istituto per gli anni d’esercizio 2022–2024 vanno compilati in base al diritto anteriore.
2Nella relazione sulla gestione per l’anno d’esercizio 2025 i dati di confronto dell’anno 2024 vanno presentati in base al nuovo diritto. In casi motivati
compenswiss e l’UCC possono derogare a questo principio per singole voci previo accordo con l’UFAS.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il/l’….