Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 8 pagine
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AVS/AI/IPG). A suo giudizio, l’adozione degli IPSAS con le deroghe necessarie per tener conto delle peculiarità svizzere rappresenta una soluzione adeguata. Inoltre, sottolinea che nell’ambito dell’attuazione occorre prestare particolare attenzione alle casse di compensazione e alle informazioni di cui dispongono, tenendo conto del fatto che esse non possiedono tutte le informazioni necessarie (p. es. sulle rendite di vecchiaia differite, sulle rendite AI o sulle indennità IPG).
3. Risultati della procedura di consultazione in dettaglio
3.1 Articolo 3 - Standard
In merito al secondo capoverso di questo articolo si esprime soltanto l’USI. secondo cui le deroghe agli IPSAS, pur non essendo una rarità, devono però essere ammesse con estrema prudenza ed essere chiaramente identificabili, per garantire comunque la comparabilità delle chiusure annuali. L’USI, pur ritenendo comprensibili le deroghe enumerate nell’allegato dell’ordinanza, considera problematico il fatto che l’enumerazione si limiti alle deroghe significative. A suo parere, le enumerazioni di deroghe devono essere esaustive, in modo da poter garantire la comparabilità delle chiusure contabili. L’USI propone pertanto di sopprimere l’aggettivo significative al capoverso 2.
3.2 Articolo 4 - Evoluzione degli standard
In merito al terzo capoverso dell’articolo 4 si esprimono, oltre a CCCC, ACCP e CUAI, anche 15 Cantoni (AR, BL, BS, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, ZG e ZH). A loro giudizio, in caso di modifiche riguardanti l’attività assicurativa vi potrebbero essere ripercussioni dirette sui processi e sui sistemi degli organi d’esecuzione del primo pilastro. Di conseguenza, ritengono che l’UFAS debba consultare non solo l’UCC ma anche gli organi d’esecuzione. CCCC, ACCP, CUAI e i 15 Cantoni che si sono pronunciati suggeriscono segnatamente di menzionare nel capoverso 3 anche gli organi d’esecuzione.
3.3 Articolo 5 – Manuali per la presentazione dei conti
In merito all’articolo 5 si esprime soltanto ZH. Nell’ottica della certezza del diritto e di un’attuazione coerente degli IPSAS, propone di conferire ai manuali valore di istruzioni per l’UCC e compenswiss.
3.4 Articolo 7 – Adempimento dei criteri d’idoneità
In merito all’articolo 7 si esprimono ZH e l’USI. Secondo ZH, la definizione dei criteri d’idoneità per tipo di prestazione è una buona soluzione., che evidenzia il cambiamento di paradigma dal principio di cassa (cash accounting) a un sistema contabile basato sul principio della competenza economica (accrual accounting) ai sensi degli IPSAS. ZH aggiunge che i criteri d’idoneità definiti sono chiari e sensati, e che permetteranno un rilevamento corretto dei benefici sociali in base al principio di competenza economica, come previsto dall’IPSAS 42 «Benefici sociali».
L’USI, invece, si dichiara contraria ai criteri d’idoneità proposti per le prestazioni dell’AVS, poiché essi sottendono un’interpretazione eccessivamente restrittiva delle prescrizioni previste dallo standard IPSAS 42 «Benefici sociali». Sempre secondo l’USI, il valore attuale della somma delle rendite prevedibili fino al giorno del decesso deve essere registrato come passività sin dal versamento del primo franco di contributi. L’USI critica inoltre il fatto che nell’ordinanza siano enumerate soltanto le deroghe significative. A suo giudizio, questa scelta del legislatore pregiudica la comparabilità delle chiusure contabili.
3.5 Articolo 8 – Regola di contabilizzazione per le prestazioni in natura
In merito all’articolo 8 si esprime soltanto ZH, che approva la regola di contabilizzazione prevista per le prestazioni in natura. A suo parere la regola, chiara e sensata, consente di registrare correttamente le spese in base al principio di competenza economica e di effettuare gli accantonamenti conformemente allo standard IPSAS 19 «Accantonamenti, passività e attività potenziali».
3.6 Articolo 10 - Informazioni integrative
In merito all’articolo 10 si esprime soltanto ZH, il quale approva il fatto che le rendite AI rilevate per l’anno d’esercizio debbano essere suddivise in maniera dettagliata nell’allegato del conto annuale in base al momento della nascita del diritto. In virtù dello standard IPSAS 42 «Benefici sociali» e dell’articolo 7 dell’avamprogetto di ordinanza, nell’anno d’esercizio verrebbero registrate anche le rendite AI concesse retroattivamente. ZH sottolinea inoltre che l’obbligo di fornire ulteriori informazioni integrative potrà migliorare la trasparenza del conto annuale dell’AI. 5/8