Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 6 pagine

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Art. 2

Il contenuto e lo scopo dei sistemi d’informazione ASAN e Fleko (cpv. 1 e 4) corrispondono al diritto vigente. Il sistema d’informazione ALIS sarà rinominato Ares («sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi», cpv. 2), poiché oltre ai risultati delle analisi dei laboratori riconosciuti ai sensi della legislazione sulle epizoozie, in futuro saranno registrati anche i risultati ottenuti dal controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nonché i risultati dai controlli ufficiali delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d’uso (ad eccezione dei macelli). Inoltre, anche i Cantoni che non lavorano con ASAN potranno utilizzare Ares per trasferire i dati di controllo nel settore veterinario dai loro sistemi informatici al sistema di valutazione e di analisi (cpv. 3). I risultati fanno parte dei dati di esecuzione secondo l’articolo 6 e sono un aiuto all’attività di esecuzione. Essi costituiscono la base per disporre eventuali misure.

Art. 3–6

La designazione dei dati, i diritti di accesso e l’autorizzazione a trasmetterli sono ora uniformati per tutti e tre i sistemi d’informazione. Di conseguenza, la possibilità di visionare i dati di un’unità amministrativa diversa dalla propria è ora esplicitamente prevista anche da Ares, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti di esecuzione (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2). Nel settore veterinario, questa possibilità è indispensabile per la sorveglianza e il controllo ottimali delle epizoozie, poiché gli effettivi dei singoli Cantoni cambiano costantemente a causa dell’intenso traffico di animali in Svizzera (estivazione, acquisti e vendite, mandrie transumanti). Ad esempio, se in un gruppo di bovini esaminati nell’ambito della sorveglianza della diarrea virale bovina (BVD) si riscontrano risultati sierologici positivi, le autorità veterinarie competenti devono verificare i contatti diretti e indiretti con altre aziende, alcune delle quali si trovano fuori dal Cantone. I risultati delle analisi delle aziende di contatto forniscono informazioni importanti sulla possibilità di contagio. In questi casi è quindi necessario che le autorità cantonali di esecuzione possano controllare i risultati delle analisi delle aziende fuori dal Cantone o degli animali ivi detenuti. Per questo motivo, gli organi cantonali di esecuzione hanno anche la possibilità di consultare i dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) di altri Cantoni (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza BDTA, RS 916.404.1). La chiave per accedere ai risultati in Ares sarà il numero BDTA dell’azienda interessata, il numero di identificazione dell’animale interessato e il nome del detentore dell’animale (cfr. art. 8 cpv. 4 lett. b).

I macelli rientrano tra i detentori di animali ai sensi dell’articolo 6 lettera o numero 3 dell’ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401), tuttavia, per chiarezza sono menzionati esplicitamente nell’articolo 6 capoverso 2. L’articolo 16 dell’ordinanza BDTA, che disciplina il diritto di accesso ai risultati del controllo degli animali da macello e delle carni, menziona anche i detentori di animali in senso stretto e i macelli come persone autorizzate a controllare i risultati.

Art. 8

L’articolo 8 disciplina la concessione e la revoca dei diritti di accesso. Tali diritti sono concessi a tempo indeterminato ai collaboratori degli uffici federali, delle autorità cantonali d’esecuzione, dei laboratori riconosciuti nonché agli amministratori sulla base di una domanda scritta ai servizi specializzati dei rispettivi sistemi d’informazione (cpv. 1 e 2). L’ordinanza contiene ora anche una nuova disposizione sulla revoca dei diritti di accesso (cpv. 2). Questo riguarda principalmente la revoca dei diritti di accesso a persone che hanno concluso il loro rapporto