Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
di lavoro e che erano state autorizzate ad accedere sulla base della loro attività presso un’autorità con diritti di accesso.
Le autorità cantonali d’esecuzione non possono accedere ai dati raccolti nell’ambito delle attività d’esecuzione delle altre autorità cantonali (cpv. 5) tramite il servizio specializzato del rispettivo sistema d’informazione. Per i dati veterinari di ARES, l’accesso avviene inserendo il numero BDTA dell’azienda interessata, il numero d’identificazione dell’animale interessato e il nome del detentore (cfr. anche il commento agli art. 3–6). Per quanto concerne gli altri dati di ARES e per i dati di ASAN e di Fleko, l’accesso avviene dietro attivazione dei dati corrispondenti da parte dell’unità amministrativa cantonale alla cui area di competenza appartengono i dati (cpv. 5 lett. a).
Le autorità cantonali d’esecuzione determinano i diritti di accesso dei terzi incaricati di compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari e li assegnano di conseguenza (cpv. 3).
Art. 9
L’articolo 9 è formulato in maniera più generica. In concreto prevede che le autorità che hanno un diritto di accesso possono divulgare i dati non degni di particolare protezione ad altre autorità se queste ultime ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti. Il requisito di una base legale formale per la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione deriva dall’articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) e pertanto non occorre ripeterlo in questa sede.
Art. 10
Le autorità con diritto di accesso possono divulgare i dati dei sistemi d’informazione a terzi per scopi scientifici e statistici. L’anonimizzazione è ritenuta corretta se dai dati non si possono trarre conclusioni su persone specifiche o identificabili con uno sforzo ragionevole.
Art. 11
Come già avviene secondo il diritto vigente, i tre sistemi d’informazione possono essere collegati tra loro e con altri sistemi d’informazione. L’elenco rappresenta i potenziali collegamenti possibili. In effetti, tali collegamenti attivi con i sistemi di cui sopra esistono soprattutto per ASAN (con l’eccezione del Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [SI AMV]). Ares è attualmente collegato solo ad ASAN, alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) e al registro delle imprese e degli stabilimenti; Fleko è attualmente collegato solo alla BDTA. Il collegamento tra ASAN e Acontrol assicura, per esempio, che quando in Acontrol vengono registrate delle lacune identificate nel corso di un controllo, in ASAN viene attivato automaticamente un iter, con il quale ha luogo l’elaborazione successiva del controllo da parte delle autorità veterinarie.
Art. 14
Il comitato misto per ASAN è già responsabile oggi anche per ALIS e in futuro lo sarà anche per ARES e Fleko. La sua composizione sarà leggermente diversa: faranno parte del nuovo comitato cinque e non più quattro rappresentanti cantonali (quattro veterinari cantonali e un rappresentante di un ufficio cantonale in cui vengono svolte congiuntamente attività di ese-