Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 6 pagine
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L’USAV valuta i dati dei propri sistemi d’informazione e delle proprie applicazioni nel sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH). Questi dati servono all’USAV e alle autorità cantonali di esecuzione per le valutazioni nell’ambito dell’adempimento dei loro compiti legali in materia di protezione e salute degli animali nonché di sicurezza delle derrate alimentari. La piattaforma utenti protezione dei consumatori (cpv. 1 lett. f) non contiene dati personali. Per la valutazione e l’analisi dei dati provenienti da applicazioni e sistemi d’informazione di altro tipo (i cosiddetti sistemi fonte), l’accesso è regolato dalle rispettive disposizioni legali (cpv. 2).
Art. 18
Questo articolo riassume le disposizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati e informatica. L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni legali pertinenti. Per ciascun sistema d’informazione emana un regolamento sul trattamento dei dati e, negli accordi di prestazione e di utilizzazione, stipula gli obblighi delle altre parti contraenti in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica (cpv. 1). Il capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.
III. Modifica di altri atti normativi
L’allegato 4 disciplina la modifica degli atti in cui si cita l’O-SISVet e in cui si deve aggiornare il riferimento alla nuova ordinanza. Inoltre, l’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (n. 4, OELDerr, RS 817.042) e l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (n. 5, OMCC, RS 817.190) devono essere integrate da una disposizione relativa alla registrazione dei risultati dei controlli (art. 6 cpv. 2 OELDerr e art. 55 cpv. 3 OMCC).
IV. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
I costi per l’estensione di Ares e per gli adeguamenti tecnici generali del sistema informativo, che saranno effettuati in questa occasione, ammontano a circa due milioni di franchi. Saranno a carico dell’USAV e coperti dai fondi esistenti. Il progetto non comporta ripercussioni per il personale. L’ampliamento di Ares è giustificato da diverse ragioni: riduce il carico di lavoro delle autorità cantonali di esecuzione nella registrazione dei risultati dei controlli dei prodotti e dei processi e limita il tasso d’errore rispetto al metodo attuale (registrazione dei risultati in una lista Excel e trasmissione all’USAV con uno strumento di trasmissione dei dati o per email). Ciò è in linea con la strategia informatica della Confederazione e dei Cantoni e tiene conto del principio «once only», secondo il quale i dati devono essere registrati una sola volta e comunicati a un’autorità. Inoltre, i risultati di Ares permetteranno ai Cantoni e all’USAV di valutare meglio i dati dei controlli delle derrate alimentari e quindi di fare dichiarazioni più dettagliate sulla qualità dei controlli e sulla sicurezza alimentare. Ciò rafforza il controllo delle derrate alimentari e permette all’USAV di svolgere in modo più efficiente la sua funzione di sorveglianza sugli organi di esecuzione cantonali. La gestione di Ares non diventerà più costosa a causa dell’aggiunta dei dati sulla sicurezza alimentare.
Il nuovo regolamento sull’assunzione dei costi da parte dei Cantoni in relazione a Fleko (cfr. art. 20) comporterà per loro un certo onere finanziario supplementare, il che sembra giustifi-