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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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j. l’obbligo del destinatario di informare le persone interessate dal trattamento;

k. i diritti della persona interessata, segnatamente:

1. il diritto d’accesso,

2. il diritto di opposizione,

3. il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati che la concernono,

4. il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un’autorità indipendente.

2 Il titolare del trattamento prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le clausole contrattuali di protezione dei dati o le garanzie specifiche.

3 Se l’IFPDT è stato informato sulle clausole contrattuali di protezione dei dati o sulle garanzie specifiche, l’obbligo di informare del titolare del trattamento è considerato adempiuto per tutte le ulteriori comunicazioni che:

a. si basano sulle medesime clausole contrattuali o garanzie, nella misura in cui le categorie dei destinatari, il fine del trattamento o le categorie di dati rimangano sostanzialmente immutate; o

b. sono effettuate in seno alla medesima persona giuridica o società o tra imprese che appartengono allo stesso gruppo, nella misura in cui le clausole contrattuali o le garanzie continuino a garantire una protezione adeguata dei dati.

Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati

1 Se comunica dati personali all’estero mediante clausole tipo di protezione dei dati, secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera d LPD, il titolare della protezione dei dati adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti.

2 L’IFPDT pubblica un elenco di clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto.

Art. 11 Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati

1 Le norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera e LPD valgono per tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo.

2 Comprendono almeno i punti menzionati nell’articolo 9 capoverso 1 e le seguenti indicazioni:

a. l’organizzazione e i dati di contatto del gruppo e delle sue imprese;

b. le misure adottate in seno al gruppo per garantire il rispetto delle norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati.

Art. 12 Codici di condotta e certificazioni

1 I dati personali possono essere comunicati all’estero, se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati.

2 Il codice di condotta contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 e deve essere previamente approvato dall’IFPDT