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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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j. l’obbligo del destinatario di informare le persone interessate dal trattamento;
k. i diritti della persona interessata, segnatamente:
1. il diritto d’accesso,
2. il diritto di opposizione,
3. il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati che la concernono,
4. il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un’autorità indipendente.
2 Il titolare del trattamento prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le clausole contrattuali di protezione dei dati o le garanzie specifiche.
3 Se l’IFPDT è stato informato sulle clausole contrattuali di protezione dei dati o sulle garanzie specifiche, l’obbligo di informare del titolare del trattamento è considerato adempiuto per tutte le ulteriori comunicazioni che:
a. si basano sulle medesime clausole contrattuali o garanzie, nella misura in cui le categorie dei destinatari, il fine del trattamento o le categorie di dati rimangano sostanzialmente immutate; o
b. sono effettuate in seno alla medesima persona giuridica o società o tra imprese che appartengono allo stesso gruppo, nella misura in cui le clausole contrattuali o le garanzie continuino a garantire una protezione adeguata dei dati.
Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati
1 Se comunica dati personali all’estero mediante clausole tipo di protezione dei dati, secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera d LPD, il titolare della protezione dei dati adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti.
2 L’IFPDT pubblica un elenco di clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto.
Art. 11 Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati
1 Le norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera e LPD valgono per tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo.
2 Comprendono almeno i punti menzionati nell’articolo 9 capoverso 1 e le seguenti indicazioni:
a. l’organizzazione e i dati di contatto del gruppo e delle sue imprese;
b. le misure adottate in seno al gruppo per garantire il rispetto delle norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati.
Art. 12 Codici di condotta e certificazioni
1 I dati personali possono essere comunicati all’estero, se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati.
2 Il codice di condotta contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 e deve essere previamente approvato dall’IFPDT