Progetto

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

3 Il codice di condotta o la certificazione deve essere corredato dall’impegno vincolante ed esecutorio del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato terzo di applicare le misure contenutevi.

Capitolo 2: Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento

Art. 13 Modalità degli obblighi di informare

1 Il titolare del trattamento e il responsabile comunicano le informazioni sull’ottenimento di dati personali in forma precisa, comprensibile e facilmente accessibile.

2 Se le informazioni sono comunicate in combinazione con pittogrammi rappresentati in forma elettronica, questi ultimi devono essere leggibili a macchina.

Art. 14 Obbligo di informare degli organi federali nell’ambito della raccolta

sistematica di dati personali

Se la persona interessata non è obbligata a fornire informazioni, l’organo federale titolare che raccoglie sistematicamente dati personali, in particolare mediante questionari, la informa del carattere facoltativo della sua risposta.

Art. 15 Informazione in occasione della comunicazione di dati personali

Il titolare e il responsabile del trattamento informano il destinatario sull’attualità, l’affidabilità e la completezza dei dati personali da loro comunicati, nella misura in cui tali informazioni non risultino dai dati medesimi o dalle circostanze.

Art. 16 Informazione sulla rettifica, sulla cancellazione o la distruzione

nonché sulla restrizione del trattamento di dati personali

Il titolare del trattamento informa immediatamente i destinatari cui ha comunicato dati personali sulla rettifica, sulla cancellazione o la distruzione nonché sulla restrizione del trattamento di tali dati, eccetto che la comunicazione sia impossibile o comporti un onere sproporzionato.

Art. 17 Riesame di una decisione individuale automatizzata

Una persona interessata da una decisione individuale automatizzata non deve essere svantaggiata se chiede di esprimere un parere o di far riesaminare la decisione da una persona fisica.

Art. 18 Forma e conservazione della valutazione d’impatto sulla protezione

dei dati

Il titolare del trattamento redige per scritto la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Quest’ultima è conservata per due anni dopo la fine del trattamento.