Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
la vigilanza in materia di protezione dei dati (Bayerischen Landesamt für
Datenschutzaufsicht), le cui cifre possono essere proiettate sulla realtà svizzera, è emerso che potrebbe trattarsi di circa 6000 notifiche all’anno. Per poter offrire al titolare del
trattamento la possibilità di strutturare le notifiche e assicurare un trattamento efficace del loro elevato numero, attualmente l’IFPDT sta sviluppando uno sportello di notifica via Internet,
probabilmente sotto forma di formulario interattivo. Nell’ambito di questo progetto, l’IFPDT sta valutando l’opportunità di istituire un portale di notifica da condividere con altri organi federali che hanno obblighi o possibilità di notifica analoghi nell’ambito della sicurezza dei dati (p. es. la notificazione volontaria di ciberincidenti presso l’NCSC). Un portale comune ridurrebbe l’onere per i titolari del trattamento nel quadro dell’invio delle notifiche ai numerosi servizi federali e permetterebbe di aumentare il numero di notifiche facoltative che non causerebbero oneri aggiuntivi.
4.3 Diritti della persona interessata
Il capitolo relativo ai diritti della persona interessata trattava, nel quadro del D-LPD, del diritto di accesso e delle relative restrizioni. Il Parlamento ha quindi deciso di aggiungervi un diritto alla consegna e alla trasmissione di dati personali. L’ordinanza precisa ora questi due aspetti dei diritti della persona interessata.
Il diritto d’accesso è disciplinato in parti diverse dell’OLPD a seconda del fatto che riguardi il settore privato (art. 1 e 2 OLPD) o quello pubblico (art. 13 e 14 OLPD). Le norme sono in ampia misura riprese (cfr. art. 13 OLPD), salvo una disposizione sulle domande di
informazioni alle missioni svizzere all’estero per quanto concerne il settore pubblico (art. 14 OLPD). In seguito alla discussione con il Dipartimento federali degli affari esteri e con il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il contenuto
dell’articolo 14 OLPD non è stato ripreso nella P-OLPD, perché non era più attuale. Si è quindi deciso di disciplinare il diritto d’accesso per i due settori privato e pubblico in una parte comune che segue la sistematica della nLPD ed è collocata dopo quella concernente gli obblighi dei titolari e dei responsabili del trattamento.
Ora i diversi elementi relativi al diritto d’accesso sono ripartiti su diversi articoli. Un primo articolo si concentra sulle modalità del diritto di accesso e in particolare sulla forma della comunicazione delle informazioni; un secondo articolo è dedicato al diritto d’accesso quando vi sono diversi titolari del trattamento o se i dati sono trattati da un responsabile del
trattamento; un terzo articolo riguarda i termini applicabili e infine un quarto disciplina le eccezioni alla gratuità del diritto d’accesso.
Un’ultima disposizione precisa quali norme si applicano anche al diritto alla consegna e alla trasmissione dei dati personali.
4.3.1 Diritto d’accesso
Art. 20 Modalità
Questa disposizione concretizza le modalità del diritto d’accesso previsto all’articolo 25 nLPD e riprende in una certa misura l’articolo 1 capoversi 1–3 OLPD.
Cpv. 1
L’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD si concentra sulla forma della domanda di accesso.
Sostanzialmente riprende il contenuto dell’articolo 1 capoverso 1 OLPD secondo cui la persona che fa valere il suo diritto d’accesso di regola «lo deve fare per scritto». Il commento