Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
I motivi di un rifiuto, di una restrizione o di un differimento dell’informazione devono essere documentati. Di regola questo obbligo di documentare è osservato con la mera
conservazione della copia della risposta scritta alla persona interessata. Sebbene l’articolo 26 capoverso 4 nLPD non obblighi i titolari privati del trattamento a rispettare requisiti formali quanto alla modalità di comunicazione alla persona interessata di un rifiuto, di una restrizione o di un differimento dell’informazione, per motivi legati alla prova è tuttavia necessario che la comunicazione avvenga per scritto. In caso di informazione orale la documentazione dovrà essere garantita in altro modo (p. es. mediante un appunto relativo alla telefonata). Il termine di conservazione delle registrazioni è al minimo di tre anni.
Altri elementi
Il termine per fornire informazioni di cui all’articolo 1 capoverso 4 OLPD è oggetto di un articolo specifico del progetto (cfr. art. 22 P-OLPD). Altrettanto vale per i capoversi 5 e 6 dell’articolo 1 OLPD (cfr. art. 21 P-OLPD).
Infine l’articolo 1 capoverso 7 OLPD relativo alla consultazione dei dati di una persona deceduta è abrogato, perché il Parlamento non ha voluto conservare questa possibilità.
Figurava nell’articolo 16 D-LPD, ma le Camere federali l’hanno eliminata. Non è pertanto opportuno reinserirla nell’ordinanza.
Art. 21 Competenza
Per i casi in cui i dati sono trattati congiuntamente da diversi titolari o da uno o più
responsabili del trattamento, è stato previsto un articolo separato.
Cpv. 1
Il capoverso 1 riprende l’articolo 1 capoverso 5 OLPD con alcune modifiche terminologiche (p. es. l’espressione «detentore della collezione di dati» è stata sostituita con «titolare del trattamento»). L’eccezione alla possibilità di invocare il diritto d’accesso presso qualsiasi titolare del trattamento è soppressa. Ciò significa che la persona interessata può sempre esercitare il suo diritto d’accesso presso ogni titolare del trattamento. Peraltro, il testo non menziona più il caso in cui il responsabile del trattamento non è «autorizzato» ma quello in cui non è «competente».
Cpv. 2
Il capoverso 2 riprende l’articolo 1 capoverso 6 OLPD. È stato modificato per tenere conto dell’introduzione della nozione di «responsabile del trattamento» nella nLPD (art. 5 lett. k nLPD) e l’espressione «detentore della collezione di dati» è sostituita con «titolare del
trattamento». La disposizione è stata riformulata anche per motivi di chiarezza, ma la sua portata materiale è rimasta la stessa.
Art. 22 Termine
L’articolo 22 P-OLPD riprende l’articolo 1 capoverso 4 OLPD senza modifiche sostanziali e precisa così l’articolo 25 capoverso 7 nLPD, disposizione aggiunta dal Parlamento che sancisce nella legge il termine di 30 giorni finora prevista nell’ordinanza. La precisazione secondo cui una decisione che limita il diritto d’accesso deve essere motivata è stata
soppressa poiché questa norma è già iscritta nell’articolo 26 capoverso 4 nLPD. Infine, il