Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

termine «richiedente» è sostituito con «persona interessata» per armonizzare la terminologia con la nLPD.

Sostanzialmente la presente norma precisa che il titolare del trattamento dispone di 30 giorni per fornire le informazioni chieste dalla persona interessata o per informarla che rifiuta, limita o differisce il diritto d’accesso. Il capoverso 2 si applica soltanto se il titolare del trattamento non è in grado di fornire le informazioni nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda (e non nel caso in cui restringe il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 26 nLPD). Quindi il titolare del trattamento è tenuto a indicare il termine entro il quale saranno fornite le

informazioni.

Art. 23 Eccezioni alla gratuità

La rubrica della disposizione è oggetto di una mera modifica redazionale rispetto all’articolo 2 OLPD.

Il capoverso 1 lettera a è soppresso. Tale disposizione riguardava i casi di domande

d’informazioni querulomani; questi casi sono ora disciplinati dalla nLPD che all’articolo 26 capoverso 1 lettera c prevede che il titolare del trattamento possa rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, quando la domanda d’accesso è manifestamente

querulomane.

Sono invece sostanzialmente mantenuti l’articolo 2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 OLPD. Il termine «eccezionalmente» è soppresso perché il titolo della disposizione già menziona le «eccezioni» e il termine «richiedente» (nuovo cpv. 3) è sostituito con «persona interessata» per assicurare l’uniformità con la nLPD. Il termine «lavoro considerevole» è tuttavia sostituito con «onere sproporzionato» per restare coerenti con le modifiche apportate dal Consiglio nazionale all’articolo 25 capoverso 6 nLPD. Non costituisce ad esempio un onere sproporzionato il caso in cui il responsabile del trattamento deve dare accesso a numerosi dati personali, perché ha un preciso interesse a raccogliere quanti più dati

possibile. Altrettanto vale se il lavoro è considerevole, perché il titolare del trattamento

dispone di un’organizzazione insufficientemente strutturata (violazione del principio della «privacy by design» secondo cui i titolari o i responsabili del trattamento dispongono di un sistema che permette di accedere facilmente ai dati trattati). Infine, l’importo di 300 franchi rimane invariato: sotto il profilo dell’indice svizzero dei prezzi al consumo si è modificato soltanto in lieve misura dalla sua introduzione nell’ordinanza e non deve avere un effetto dissuasivo per la persona interessata.

4.3.2 Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

Art. 24

Il presente articolo precisa che diverse condizioni del diritto d’accesso si applicano per

analogia al diritto alla consegna e alla trasmissione dei dati personali (diritto alla portabilità). Ciò riguarda la forma in cui la persona interessata può chiedere la portabilità dei suoi dati (art. 20 cpv. 1 P-OLPD), i provvedimenti adeguati per garantire l’identificazione della persona interessata e proteggere i suoi dati da ogni accesso non autorizzato di terzi in occasione della comunicazione delle informazioni (art. 20 cpv. 4 P-OLPD), nonché le condizioni applicabili alla restrizione della portabilità (documentazione dei motivi e della durata di conservazione, art. 20 cpv. 5 P-OLPD). Altrettanto vale per le disposizioni relative al titolare del trattamento presso il quale può essere esercitato il diritto alla portabilità quando vi sono diversi titolari del trattamento (art. 21 cpv. 1 P-OLPD) e nei casi in cui il trattamento dei dati è effettuato da un responsabile del trattamento (art. 21 cpv. 2 P-OLPD). Si applicano per analogia anche le disposizioni sui termini (art. 22 P-OLPD) e sulle eccezioni alla gratuità (art. 23 P-OLPD).