Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
protezione dei dati va coinvolto ad esempio anche in caso di una modifica di un sistema già esistente che implica modifiche del trattamento di dati personali. In tedesco il termine
«unverzüglich» è stato sostituito dal termine «rechtzeitig» senza tuttavia comportare una modifica materiale. Come attualmente, l’informazione deve avvenire il più rapidamente possibile.
Art. 32 Notifica all’IFPDT
L’articolo 32 capoverso 1 P-OLPD stabilisce che l’organo federale responsabile deve
notificare all’IFPDT le attività di trattamento automatizzato previste dall’autorizzazione del progetto o dalla decisione di sviluppo. L’IFPDT inserisce questa notifica nel registro delle attività di trattamento secondo l’articolo 56 nLPD. Tale notifica, tuttavia, non è pubblicata (cfr. art. 43 cpv. 2 P-OLPD). Rispetto all’annuncio sussidiario all’IFPDT secondo l’articolo 20 capoverso 2 OLPD, che si prefigge una verifica del contenuto dei progetti, la presente notifica serve invece per dare all’IFPDT una panoramica dei previsti progetti di trattamento
automatizzato di dati personali. In primo luogo, la notifica intende permettere all’IFPDT di farsi un quadro d’insieme dei progetti previsti e quindi di ottimizzare la pianificazione delle risorse nell’ambito delle attività di consulenza e di accompagnamento di progetti legislativi. In questo senso l’articolo 32 P-OLPD persegue uno scopo diverso dall’informazione del consulente per la protezione dei dati nell’articolo 31 P-OLPD.
Come la notifica delle attività di trattamento esistenti secondo l’articolo 12 nLPD, l’IFPDT inserisce anche la notifica delle previste attività di trattamento nel registro delle attività di trattamento secondo l’articolo 56 nLPD. Tuttavia, poiché al momento della notifica i progetti si trovano ancora in uno stadio precoce, il contenuto di tale notifica secondo il capoverso 2 si limita a una parte delle indicazioni richieste dall’articolo 12 capoverso 2 nLPD in particolare alle lettere a–d. Secondo il capoverso 3, l’organo federale titolare del trattamento aggiorna la notifica al momento del passaggio all’esercizio produttivo (p. es. trasferisce l’iscrizione in una notifica secondo l’art. 12 cpv. 4 nLPD) o dell’interruzione del progetto (ossia cancellazione dell’iscrizione).
4.5.3 Progetti pilota
Art. 30 Carattere indispensabile della fase sperimentale
In virtù dell’articolo 35 capoverso 1 nLPD, prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati sensibili o altri trattamenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c nLPD se sono adempiute date condizioni cumulative. Una di tali condizioni è che l’attuazione del trattamento renda imprescindibile una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale, in particolare per motivi tecnici. Al fine di diminuire la densità normativa dell’articolo 35 nLPD, il Consiglio federale ha infatti deciso di spostare queste precisazioni dall’articolo 17a
capoverso 2 LPD e di iscriverle nell’ordinanza.
L’articolo 33 OLPD definisce i casi in cui un sistema pilota può essere considerato
imprescindibile e riprende l’articolo 17a capoverso 2 LPD con qualche modifica redazionale. Quindi ad esempio la nozione di «innovazioni tecniche» continua a essere intesa come finora e comprende l’impiego di nuove tecnologie, ma anche l’impiego di tecnologie già note in nuovi contesti o nell’implementazione di nuove soluzioni. Come esempio si può citare