Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
dei dati funge da servizio di contatto per la persona interessata, ad esempio nei casi di richiesta di informazione secondo l’articolo 25 nLPD.
Art. 29 Obblighi dell’organo federale
L’articolo 29 capoverso 1 è identico alla normativa riguardante i titolari privati del trattamento, ovvero agli articoli 25 capoverso 2 lettera b P-OLPD. Anche a questo riguardo si può
rimandare per analogia alle considerazioni fatte su tali disposizioni. Le basi legali speciali che impediscono al consulente per la protezione dei dati di accedere a determinate informazioni, in particolare i dati personali, prevalgono in ossequio al principio generale della lex specialis. I dati personali devono essere oscurati qualora il consulente per la protezione dei dati, per adempiere il suo compito, dovesse accedere a informazioni che contengono dati personali.
Il capoverso 2 è nuovo e prevede una normativa analoga a quella dell’articolo 10 capoverso 3 lettera d nLPD sul titolare privato del trattamento. Si prefigge di permettere alle persone interessate di esercitare i loro diritti in modo più semplice, assicurando la presenza di almeno un interlocutore specializzato. Non è necessario pubblicare il nome del consulente per la protezione dei dati. Basta indicare l’indirizzo e-mail del servizio specializzato competente.
Inoltre, i dati di contatto del consulente per la protezione dei dati devono essere comunicati anche all’IFPDT.
Art. 30 Servizio di contatto dell’IFPDT
L’articolo 30 P-OLPD rende il senso e il contenuto dell’articolo 23 capoverso 3 OLPD
precisandolo sotto il profilo formale. La formulazione fuorviante è stata tuttavia adeguata perché poteva essere intesa come una restrizione del contatto. L’organo federale deve essere libero di avere contatti con l’IFPDT anche tramite altri servizi e non soltanto per il tramite del consulente per la protezione dei dati. Non ha una funzione di persona di
collegamento per l’IFPDT ma di servizio di contatto perché dispone delle necessarie
conoscenze specialistiche e delle conoscenze interne nelle questioni in relazione con il trattamento di dati personali effettuato dall’organo federale cui appartiene.
Progetti degli organi federali di trattamento automatizzato di dati personali
Art. 31 Informazione del consulente per la protezione dei dati
L’articolo 31 P-OLPD riprende in parte l’articolo 20 capoverso 2 OLPD. L’articolo 20
capoverso 2 OLPD prevede già oggi l’obbligo per gli organi federali di annunciare senza indugio i progetti di trattamento automatizzato di dati personali al responsabile della
protezione dei dati o, se del caso, all’IFPDT affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. Nell’articolo 31 P-OLPD l’annuncio all’IFPDT è soppresso, perché ogni organo federale disporrà di un consulente per la protezione dei dati (art. 27 P-OLPD) e quindi, secondo il Consiglio federale, l’annuncio a tale consulente è sufficiente.
Dal punto di vista temporale la legge stabilisce che il principio della protezione dei dati
mediante provvedimenti tecnici deve essere considerato sin dalla pianificazione di un
progetto (art. 7 nLPD). Questo principio viene ripreso nell’ordinanza. L’idea è che il
consulente per la protezione dei dati deve essere coinvolto quanto prima nella pianificazione del progetto per permettergli di integrarvi tempestivamente i requisiti della protezione dei dati. Ciò vale per i progetti che prevedono nuovi trattamenti automatizzati di dati personali, ma anche per le modifiche dopo la conclusione di un progetto. Quindi il consulente per la