Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

l’applicazione SwissCovid25, che si fonda su tecnologie già note come il Bluetooth, le quali non sono tuttavia mai state impiegate in una soluzione paragonabile. È modificata soltanto la lettera c: la disposizione comprende ora tutte le procedure di richiamo e non più soltanto quelle che conferiscono l’accesso alle autorità cantonali. I motivi di tale formulazione

restrittiva erano da ricercare nella genesi della norma, ma a essere decisivo materialmente non è il criterio dei destinatari della procedura di richiamo, bensì l’aspetto tecnico che prevale nella definizione del carattere imprescindibile (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. c nLPD). Anche se la procedura di richiamo è sparita dalla nLPD, perché non richiede più una base legale, nel presente contesto resta rilevante in quanto elemento di fatto.

Deve essere adempiuta almeno una delle condizioni di cui alle lettere a–c, il che significa in particolare che un sistema pilota non può essere impiegato per meri motivi di tempo.

Art. 34 Autorizzazione

La presente disposizione riprende l’articolo 27 OLPD aggiornando i rimandi alla nLPD.

Soltanto il capoverso 6 rappresenta una nuova aggiunta: per ridurre la densità normativa della nLPD il contenuto dell’articolo 17a capoverso 3 LPD, secondo cui le modalità del trattamento automatizzato dei dati sono disciplinate in un’ordinanza, è ora ripreso

nell’ordinanza. Ciò permette di garantire la trasparenza di queste fasi pilota; inoltre

nell’ordinanza possono essere previsti provvedimenti a tutela delle persone interessate.

Art. 35 Rapporto di valutazione

La presente disposizione riprende l’articolo 27a OLPD.

4.5.4 Trattamento di dati per scopi impersonali

Art. 36

Per garantire che le deroghe previste all’articolo 39 capoverso 2 nLPD non siano applicate al di là di quanto prevede la legge, l’ordinanza precisa che, se un trattamento per scopi

impersonali (ad esempio un trattamento a scopo di ricerca, di pianificazione o di statistica) serve nel contempo un altro scopo, tali deroghe si applicano soltanto al trattamento eseguito per gli scopi menzionati nell’articolo 39 nLPD.

Nel presente contesto occorre rilevare che il P-OLPD non prevede alcuna disposizione esecutiva dell’articolo 33 nLPD. L’articolo 33 nLPD chiede che il Consiglio federale disciplini le procedure di controllo e la responsabilità in materia di protezione dei dati nei casi in cui un organo federale tratta dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi

cantonali o a privati. La disposizione è attuata direttamente nelle ordinanze settoriali e non è pertanto necessario prevedere una normativa trasversale nel P-OLPD.

4.6 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 37 Sede e segretariato permanente

La presente disposizione corrisponde in via di principio all’articolo 30 OLPD. L’articolo 37 capoverso 1 P-OLPD non subisce modifiche materiali. Nel presente contesto si rinuncia tuttavia a menzionare il segretariato perché il cambiamento di termini da «incaricato» a

25 Cfr. art. 60a della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RS 818.101) e l’ordinanza del 24 giugno 2020 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (RS 818.101.25)