Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

competenze di un datore di lavoro in materia di diritto del personale e della previdenza. Tale questione deve essere chiarita a livello legislativo formale alla prossima occasione. La

verifica e l’adeguamento coordinati delle basi legali previste dalle leggi speciali per i dati delle persone giuridiche, che avverrà entro cinque anni dall’entrata in vigore della nLPD (cfr. art. 71 nLPD), potrebbero rappresentare l’occasione giusta.

Le disposizioni esecutive sul rapporto di lavoro dell’Incaricato medesimo devono essere emanate dall’Assemblea federale e non dal Consiglio federale poiché il rapporto di lavoro dell’Incaricato si fonda sull’elezione da parte dell’Assemblea federale riunita (art. 43 cpv. 1 nLPD). Nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 21.443 CIP-N è stato elaborato un progetto di ordinanza dell’Assemblea federale contenente le disposizioni esecutive sul rapporto di lavoro dell’Incaricato.

L’articolo 30 capoverso 3 OLPD non è stato mantenuto, perché l’IFPDT dispone ora di un preventivo autonomo disciplinato in modo esaustivo nell’articolo 45 nLPD e nell’articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento (LParl).

Art. 38 Canale di comunicazione

L’articolo 38 P-OLPD riprende in ampia misura l’articolo 31 capoversi 1 e 1bis OLPD.

L’articolo 31 capoverso 2 OLPD non è stato ripreso nel P-OLPD, perché l’indipendenza dell’IFPDT e il fatto che non è vincolato a istruzioni gli permette di comunicare direttamente con altre unità amministrative. La soppressione non costituisce pertanto una modifica di diritto materiale. Rispetto all’articolo 31 OLPD è modificato soltanto il primo capoverso. La nuova formulazione intende precisare che l’IFPDT può entrare in contatto con il Consiglio federale per motivi che figurano all’ordine del giorno di una riunione del Consiglio federale, ad

esempio comunicando pareri. A parte questo aspetto, il contenuto del capoverso 1 è

immutato perché il Cancelliere federale deve trasmettere tutte le comunicazioni al Consiglio federale e non ha margine di manovra su questo punto. Ciò riguarda anche la procedura di corapporto. Nel capoverso 2 è stata operata soltanto una lieve modifica redazionale: a livello materiale la disposizione corrisponde all’articolo 31 capoverso 1bis OLPD.

Art. 39 Comunicazione di direttive e decisioni

Questa disposizione corrisponde all’articolo 32 capoverso 1 OLPD, salvo alcuni adeguamenti terminologici e sistematici.

Capoverso 2: il coinvolgimento dell’IFPDT deve avvenire quanto prima. Deve essere

consultato al più tardi nell’ambito della consultazione degli uffici.

Art. 40 Trattamento di dati personali

Il vigente articolo 32 capoverso 2 OLPD indica gli scopi per i quali l’IFPDT gestisce un

sistema d’informazione e di documentazione. L’articolo 57h LOGA, introdotto nell’ambito della revisione totale della LPD, stabilisce a titolo generale che in futuro le unità

dell’Amministrazione federale gestiranno sistemi elettronici di gestione degli affari. Non sarà pertanto necessario fare riferimento nell’OLPD al sistema di gestione degli affari.

Invece gli scopi per i quali l’IFPDT tratta dati personali sono disciplinati in modo più

dettagliato nel capoverso 1. I dati personali, compresi i dati personali particolarmente

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