Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

tazione interna. Tuttavia, questo aspetto è già sufficientemente disciplinato dall'articolo 7 capoverso 1 nLPD. Alcuni partecipanti170 sollevano la questione dell'ampio margine di interpretazione dell'espressione «rischio elevato». Raccomandano di fornire maggiori informazioni nel rapporto esplicativo.

Secondo swissICT, poiché il regolamento sul trattamento è una misura organizzativa e tecnica per garantire la sicurezza dei dati (in linea con il principio della privacy by design e by default), sono presenti errori nei criteri di esclusione. I rischi elevati per la personalità si mescolano agli aspetti di sicurezza dei dati (confidenzialità, integrità, disponibilità). La struttura di questo capoverso va ripensata.

Cpv. 2

Il capoverso trarrebbe beneficio da un riferimento alle norme sulla tecnologia dell'informazione. Quantomeno, sarebbe opportuno un riferimento alle disposizioni specifiche sulla protezione dei dati (lett. h, j)171. ZH aggiunge che in presenza di una certificazione (per esempio: ISO 270001), è giustificato rinunciare a un regolamento sul trattamento separato.

Vari partecipanti172 sottolineano che le lettere a, b, c ed f fanno parte delle informazioni che andrebbero incluse nel registro delle attività di trattamento. Le altre lettere andrebbero prese in considerazione nella valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (VIPD) se rilevanti per la valutazione dei rischi o come misura di riduzione dei rischi. Questi punti sono pertanto già documentati. Non si tratta solo di una questione di sicurezza dei dati, ma di rispetto della legislazione sulla protezione dei dati.

Secondo alcuni partecipanti173, andrebbe precisato che le indicazioni di questo capoverso vanno fornite solo in relazione ai trattamenti che rientrano nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a e/o b.

Diversi partecipanti174 chiedono di ridurre l'elenco, poiché i requisiti per il trattamento dei dati sensibili sono troppo onerosi, soprattutto per le organizzazioni del settore medico. Le lettere d, e, j andrebbero eliminate in quanto creano un onere amministrativo non indispensabile. Andrebbe invece adeguata la lettera i poiché troppo dettagliata. Le lettere a, b, c, f e g sono accolte con favore come provvedimenti di centrale importanza per garantire la sicurezza dei dati. Sono ritenute sufficienti a garantire il rispetto della protezione dei dati. Anche la lettera h è accolta favorevolmente. Il PS considera essenziale il principio di minimizzazione dei dati. Accoglie quindi con favore la lettera h.

Due partecipanti175 chiedono di essere esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione.

170 Organizzazioni: ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Posta, le banche domestiche, Raiffeisen, SDV, Scienceindustries suisse.

171 Cantoni: BE, GL, VD, ZH; organizzazione: ATPrD, Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza NE/JU, privatim.

172 Organizzazioni: FFS, H+, IGEM, la Posta, Migros, Ringier, suva, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.

173 Organizzazioni: ASSL, auto Suisse, Swiss Insights, UPSA.

174 Organizzazioni: ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS suisse, IS, senesuisse, SPITEX suisse.

175 Organizzazioni: Bibliosuisse, Biblioteca dell'ETH.