Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
Cpv. 3
Numerosi partecipanti176 ritengono che questo capoverso non tenga conto della prassi. Il consulente per la protezione dei dati deve essere uno specialista. Il regolamento sul trattamento è quindi redatto insieme al consulente e non messo a sua disposizione in una forma a lui comprensibile. Uno dei suoi compiti è quello di partecipare all'attuazione delle norme sulla protezione dei dati (art. 10 cpv. 2 lett. b nLPD). Inoltre, il consulente per la protezione dei dati deve possedere le conoscenze professionali necessarie (art. 10 cpv. 3 lett. c nLPD). L'espressione «in una forma a lui comprensibile» sembra disconoscere quanto sopracitato e va quindi eliminata.
Diversi partecipanti177 notano che il regolamento non andrebbe pubblicato né annunciato all'IFPDT. L'introduzione della presentazione al consulente per la protezione dei dati è pertanto contraddittoria. Dal punto di vista legale non vi è alcun obbligo di istituire questa pratica. La seconda metà della frase andrebbe quindi eliminata. SO propone, ad esempio, che il rapporto esplicativo specifichi che la designazione di un consulente per la protezione dei dati è facoltativa.
Due partecipanti178 sono dell'opinione che l'avverbio «regolarmente» crei un inutile onere burocratico o porti addirittura al mancato rispetto della regola. L'aggiornamento andrebbe eseguito solo al bisogno. Altri partecipanti179 sottolineano che, come nell'articolo 1 capoverso 2, gli intervalli tra gli aggiornamenti andrebbero indicati con maggiore precisione, così da evitare il rischio di incertezza giuridica e di controversie. Si propone di utilizzare la seguente espressione: «almeno una volta l'anno».
Swimag è del parere che il tenore della disposizione dovrebbe riferirsi al titolare e al responsabile e non al privato.
3.2.5 Art. 5 AP-OLPD: Regolamento per il trattamento dei dati degli organi federali
Poiché gli articoli 4 e 5 trattano il regolamento sul trattamento, molti partecipanti180 ritengono opportuno fare riferimento alle osservazioni relative all'articolo 4. Si sottolinea semplicemente che il regolamento è sproporzionato e non ha una base legale. Inoltre, il regolamento sul trattamento costituisce in parte una copia del registro delle attività di trattamento e della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD). Si chiede la cancellazione di questa disposizione. Due partecipanti181 sottolineano che un'eventuale eliminazione dell'articolo 5 richiederebbe, come minimo, un adattamento dell'articolo 84b della legge federale del 18 marzo 1994182 sull'assicurazione malattie.
176 Cantoni: AR, BE, GL, NW, SH, SO, TG, UR, VD, ZH; organizzazioni: ATPrD, Incaricato cantonale della protezione dei dati SZ, OW e NW, Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza NE/JU, privatim.
177 Organizzazioni: FFS, H+, Hotelleriesuisse, IGEM, la Posta, Migros, Ringier, santésuisse, suva, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.
178 Organizzazioni: Creditreform, vsi.
179 Organizzazioni: ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS suisse, IS, senesuisse, SPITEX suisse.
180 Cantoni: AR, GL, NW, SH, SO, SZ, VD, ZH. BE propone sia l'eliminazione dell'articolo 4 che dell'articolo 5; organizzazioni: ASA, ASDPO, asut, ATPrD, FFS, curaturura, Datenschutzguide.ch, DFS, H+, HÄRTING, HDC, IGEM, la Posta, Migros, Incaricato cantonale della protezione dei dati SZ, OW e NW, Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza NE/JU, privatim, Ringier, santésuisse, Sunrise UPC, suva, SWICO, swissICT, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.
181 Organizzazioni: curafutura, santésuisse.
182 LAMal, RS 832.10.