Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

la legge cinese sull'intelligence nazionale e la legislazione statunitense. Queste leggi richiedono ai fornitori che hanno un legame con il loro Paese di rivelare alle autorità straniere qualsiasi comunicazione (elettronica), registrazioni o altre informazioni, comprese quelle situate al di fuori dei loro confini. Qualsiasi obbligo contrattuale contrario a queste disposizioni cinesi o americane avrebbe poche probabilità di essere rispettato.

Cpv. 2

Secondo alcuni partecipanti193, in virtù dell'articolo 3 nLPD, è improbabile che un responsabile non sia soggetto alla LPD. Avrebbe senso eliminare questo capoverso.

Due partecipanti194 ritengono applicabile l’elenco dei Paesi dell'allegato 1 della nLPD.

Diversi partecipanti195 dichiarano che il significato e lo scopo del capoverso non sono chiari. Il contenuto è già contemplato dagli articoli 16 e 17 nLPD. In questo senso, il rapporto esplicativo menziona che l'articolo 6 capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 22 capoverso 3 OLPD. L'unica differenza è che la disposizione si applica solo agli organi federali, mentre l'articolo 6 capoverso 2 si applica al trattamento sia da parte di privati sia da parte degli organi federali. Non vi è una spiegazione per questa delimitazione. La disposizione sembra avere senso in casi speciali, come quando un titolare del trattamento svizzero chiede a un responsabile straniero di trattare i dati senza comunicazione dalla Svizzera e l'articolo 16 nLPD non è applicabile. Da un punto di vista sistematico, tuttavia, questo caso andrebbe regolato nell'articolo 16 nLPD e non nell'ordinanza. Giuridicamente, la base legale corretta è l'articolo 9 capoverso 1 lettera a nLPD. In caso di trattamento su mandato, bisogna garantire che i dati siano trattati solo nel modo in cui il titolare del trattamento è autorizzato a farlo, il che è previsto dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a nLPD. È probabile che la regola esistente sia semplicemente stata ripresa. È quindi difficile capire perché questo capoverso sia necessario e quale sia la sua base legale.

Alcuni partecipanti196 chiedono l'eliminazione di questo capoverso adducendo che la comunicazione all'estero è già prevista in un'altra disposizione (art. 8). Inoltre, non si può pretendere che il titolare del trattamento conosca l'intera legislazione pertinente. Se si mantenesse questo disciplinamento, il suggerimento è quello di chiarire che «in assenza di un tale disciplinamento, va garantita un'adeguata protezione dei dati». In questo senso, sarebbe opportuno menzionare che se il responsabile non è soggetto alla LPD, il titolare deve assicurarsi che altre disposizioni legali garantiscano una protezione dei dati equivalente. In caso contrario, deve garantire tale protezione per via contrattuale secondo l'articolo 16 capoverso 2 nLPD. Tuttavia, sarebbe preferibile eliminare questo capoverso.

Secondo il PPS, come la nLPD, l'articolo 6 capoverso 2 è superato non solo alla luce della recente giurisprudenza (ad esempio la sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell’UE), ma anche alla luce del diritto europeo (accesso al mercato unico digitale dell'UE). Poiché le clausole contrattuali standard da sole non sono sufficienti, propone di cancellare questo capoverso o la seconda frase e di sostituirla con un rinvio alle direttive dell'IFPDT.

193 Organizzazioni: ASDPO, HDC, swissprivacy.law.

194 Organizzazioni: ASA, curafutura.

195 Organizzazioni: ASB, FFS, digitalswitzerland, economiesuisse, EXPERT suisse, H+, HÄRTING, HKBB, IGEM, la Posta, le banche domestiche, Migros, Raiffeisen, Ringier, Scienceindustries suisse, SDV, suva, Swissstaffing, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.

196 Organizzazioni: ASPS, ASSL, auto suisse, CURAVIVA Suisse, FSA, INSOS, IS, senesuisse, SPA, SPITEX suisse, Swiss Insights, UPSA, usam.