Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
3.2.8 Art. 8 AP-OLPD: Valutazione dell’adeguatezza
VS accoglie con favore l'elaborazione di un elenco di Stati, settori e territori con un livello di protezione adeguato (allegato).
Alcuni partecipanti208 chiedono il rispetto del principio di trasparenza, in particolare per quanto riguarda i capoversi 3-5. Questo principio dovrebbe trapelare non solo nei risultati, ma anche nel processo decisionale. Alcuni partecipanti209 chiedono che la formulazione della disposizione chiarisca che è indirizzata in generale al Consiglio federale. Diversi partecipanti210 ritengono che la procedura di valutazione andrebbe disciplinata, in particolare la procedura per ottenere la valutazione dell’adeguatezza, se è soggetta a ricorso, nonché i casi di esclusione. Andrebbero aggiunti i rimedi giuridici.
Il PPS teme che il trasferimento della valutazione dell'adeguatezza al Consiglio federale (art. 16 nLPD) porti a decisioni di natura politica e non basate su una perizia effettiva. Propone quindi che l'IFPDT continui ad effettuare la valutazione. Alcuni partecipanti211 chiedono di aggiungere nella disposizione che il livello ritenuto adeguato è quello specificato nella nLPD.
Secondo GE, un elenco non esaustivo di Stati la cui legislazione fornisce un adeguato livello di protezione non è soddisfacente. Andrebbe preferito il mantenimento del sistema attuale ossia un elenco esaustivo. Questa soluzione faciliterebbe l'applicazione della legge - soprattutto da parte di privati e imprese private - e gli scambi con l'estero.
Alcuni partecipanti212 lamentano la mancanza di informazioni nel rapporto esplicativo, in particolare per quanto riguarda i destinatari della disposizione e coloro che sono tenuti ad agire. Inoltre, poiché l'articolo non può ovviamente riguardare il titolare privato, ciò andrebbe precisato esplicitamente nel testo dell'ordinanza.
Classtime ritiene che la valutazione dell'adeguatezza andrebbe considerata nel contesto dell'uso di fornitori di servizi terzi stranieri. A titolo illustrativo, l'uso di prodotti Microsoft è diffuso, anche se Microsoft fa largo uso di fornitori di servizi terzi negli Stati Uniti (archivi di file e cloud storage). I divieti legali non sono affatto rispettati da queste multinazionali. Pertanto, i piccoli fornitori svizzeri che utilizzano fornitori di servizi terzi come responsabili, soprattutto negli Stati Uniti, non dovrebbero essere svantaggiati. Il trasferimento di dati personali per il trattamento da parte di fornitori di servizi terzi va reso molto meno rigido, così che sia di fatto applicabile e valutato in base alla sensibilità dei dati. Va inoltre osservato che gli organi pubblici usano questi prodotti.
Cpv. 1
HDC riconosce che un approccio basato su categorie (uno Stato, un territorio, un settore specifico) può rivelarsi opportuno. Ciò nonostante, questa classificazione deve avere una base legale. In sua assenza, si tratta di un procedimento ultra legem. Ad esempio, l'espressione «uno o più settori» non è definita. Ne consegue un rischio di interpretazione e di applicazione.
208 Partiti: PPS, PVS.
209 Partiti: Alleanza del Centro, organizzazioni: AFPS, ASB, Associazione di commercio, ASPS, asut, CURAVIVA Suisse, DigiGes, digitalswitzerland, economiesuisse, EXPERTsuisse, HÄRTING, HKBB, INSOS, IS, la Posta, le banche domestiche, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SDV, senesuisse, SPITEX suisse, SPA, Fondazione per la protezione dei consumatori, Sunrise UPC, SWICO, SwissHoldings, usam.
210 Organizzazioni: FRC, HDC, swissprivacy.law.
211 Organizzazioni: HDC, FRC.
212 Organizzazioni: Creditreform, vsi.