Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
L'articolo 16 capoverso 3 nLPD lascia al Consiglio federale la possibilità introdurre garanzie da comunicare previamente all'IFPDT. Non si tratta di una valutazione dell’adeguatezza.
GL accoglie con favore l'aggiunta di una distinzione tra «Stato», «territorio» o «uno o più settori di uno Stato». Essa permette al Consiglio federale di tenere conto delle particolarità legali e/o locali nella sua valutazione dell’adeguatezza. FRC sottolinea che la possibilità di concedere un'autorizzazione quando un determinato settore di uno Stato fornisce un livello di protezione sufficiente deve essere subordinata al fatto che tale settore non sia soggetto alle leggi o a determinate leggi dello Stato in cui si trova. Allo stesso modo, solo i territori con autonomia legale dal punto di vista della protezione dei dati dovrebbero essere ammissibili. I criteri dovrebbero figurare nell'ordinanza. Secondo swissprivacy.law, l'articolo 8 differisce dall'articolo 16 nLPD per l'aggiunta di un territorio o di uno o più settori di uno Stato. Questa precisazione non corrisponde alla volontà del legislatore e va abolita.
Secondo diversi partecipanti213, al capoverso va aggiunta una seconda frase, in particolare dopo l'elenco dei criteri (lett. a-e). La formula proposta è la seguente: «I responsabili possono basarsi sulla decisione del Consiglio federale in merito all’adeguatezza della protezione dei dati conformemente alla prima frase e non devono procedere a ulteriori chiarimenti».
UBCS ricorda che l’elenco stilato dal Consiglio federale (art. 16 cpv. 1 nLPD) è vincolante per tutti gli attori dell'adeguatezza. L'ulteriore esame caso per caso e la valutazione che ne consegue non sono né fattibili né appropriati.
Cpv 1 lett. b
GL accoglie con favore l'introduzione del criterio generale del «rispetto dei diritti dell'uomo».
Alcuni partecipanti214 sottolineano che il rispetto dei diritti dell’uomo non è un criterio rilevante, in particolare a causa della sua mancanza di chiarezza. Tale criterio non ha ragion d’essere quando si tratta di determinare se uno Stato (o un territorio o un settore specifico) o un organismo internazionale fornisce un'adeguata protezione dei dati. La protezione dei diritti dell’uomo è senza dubbio un aspetto importante di cui tenere sempre conto: per esempio in occasione della valutazione del rispetto dei principi di protezione della personalità, per quanto riguarda i diritti dell’uomo a essa connessi. Il concetto di diritti dell’uomo si riferisce innegabilmente ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale215. L'adeguatezza non dipende quindi dal fatto che uno Stato permetta la dissimulazione del volto nello spazio pubblico o non garantisca la libertà delle arti o il diritto all'istruzione a titolo gratuito.
Cpv. 1 lett: c
Secondo swissICT, l'inclusione della giurisprudenza è troppo restrittiva, inadatta alla pratica e mina la certezza del diritto. Questo imporrebbe di rivedere costantemente la valutazione ogni qualvolta venga emessa una nuova decisione sulla protezione dei dati. Propone di sostituire il testo come segue: «la legislazione in vigore in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente».
Cpv. 1 lett. d
213 Organizzazioni: ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Posta, le banche domestiche, Raiffeisen, SDV, Scienceindustries suisse.
214 Organizzazioni: FRC, HDC, swissprivacy.law, UPSC.
215 Cost. fed., RS 101, articolo 7 segg.