Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
FRC chiede di precisare che la garanzia di un processo equo è un criterio importante al fine di garantire una difesa equa alla persona i cui dati potrebbero essere utilizzati all'estero.
Cpv. 1 lett. e
Secondo swissICT, la lettera andrebbe eliminata. Come minimo, la formulazione dovrebbe ispirarsi ai criteri di valutazione della Commissione europea.
Cpv. 1 lett. f
Swimag vorrebbe aggiungere una lettera f a questo capoverso. Infatti, la persona o le persone i cui dati personali sono comunicati all'estero non devono essere private dei loro diritti. Non devono subire alcuno svantaggio in relazione alla non comunicazione, in particolare tra il diritto svizzero e il diritto straniero. Un esame attento e preventivo della legislazione applicabile è indispensabile. Determinare se uno Stato, un territorio, uno o più specifici settori di uno Stato o organismo internazionale garantisca un'adeguata protezione dei dati è di scarsa utilità senza i criteri aggiunti presenti in questo esame di diritto comparato.
Cpv. 1 lett. g
Swimag chiede inoltre di aggiungere che in tutti i casi di comunicazione di dati personali all'estero, è necessario il consenso scritto dell’interessato.
Cpv. 3
Alcuni partecipanti216 ricordano che l'IFPDT informava regolarmente sugli sviluppi e gli adattamenti in corso tramite il proprio sito web. Il Consiglio federale dovrebbe rendere le sue decisioni accessibili al pubblico in modo trasparente. Si propone di completare il capoverso come segue: «Le decisioni, le modifiche e gli adattamenti vanno motivati e messi a disposizione del pubblico senza indugio e in modo completo».
Alcuni partecipanti217 ritengono che gli intervalli tra le valutazioni vadano indicati in modo più preciso. Andrebbe aggiunto che «sono periodici, ma hanno luogo almeno una volta l'anno».
SPA propone di aggiungere al testo che l'obbligo di rivalutazione spetta al Consiglio federale.
Cpv. 4
Come l'articolo 16 capoverso 2 nLPD, l'articolo 8 capoverso 4 si riferisce al concetto di decisione. Secondo il TAF, occorre chiarire se si tratti di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa218.
L'ASDPO vorrebbe che la procedura fosse chiarita, specificando in particolare se è possibile fare ricorso. Affermare che la nuova decisione non ha alcun effetto sui dati già comunicati all'estero è sbagliato. I dati già comunicati nell'ambito di una regola di adeguatezza sono trattati in uno Stato che (eventualmente) non offre un livello di protezione adeguato, il che può incidere
216 Organizzazione: DigiGes ; partito: PVS. Allo stesso modo: Fondazione per la protezione dei consumatori
217 Organizzazioni: ASDPO, ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS, IS, senesuisse, SPITEX suisse.
218 PA, RS 172.021.