Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

sui diritti della personalità degli interessati. Come minimo, si chiede di cancellare la seconda frase.

SwissICT chiede cosa si intenda per «comunicazioni di dati già avvenute» e se questo capoverso sia applicabile se è garantita una protezione dei dati adeguata. per quanto riguarda i titolari del trattamento questa disposizione avrebbe dovuto essere inclusa nella legge. Swimag ritiene che la nuova decisione non abbia alcun impatto sulle comunicazioni già effettuate. È applicabile, per quanto possibile, alle comunicazioni già avvenute. Bisognerebbe evitare, compensare o rimediare ai danni a alle violazioni passati e futuri.

Cpv. 5

Il PVS chiarisce che l'IFPDT non deve essere solo consultato, ma le sue opinioni vanno anche materialmente prese in considerazione nella valutazione. Bisognerebbe adattare il capoverso in tal senso.

La FER ritiene che l'uso di un elenco «positiva» crei incertezza giuridica. Infatti, uno Stato che non figura nell’elenco può semplicemente non essere ancora stato oggetto di un esame del Consiglio federale. La pratica attuale va mantenuta: l'IFPDT pubblica un documento in cui accanto ad ogni Stato viene indicato se questo soddisfa un livello adeguato di protezione dei dati personali.

Cpv. 6

Alcuni partecipanti219 propongono la seguente formulazione: «Il Consiglio federale consulta l'IFPDT prima di ogni decisione sull'adeguatezza della protezione dei dati». Affinché la decisione del Consiglio federale non sia politica, l'IFPDT va effettivamente consultato220 o gli va addirittura concesso un diritto di veto221. Alcuni partecipanti222 notano che l'IFPDT dovrebbe essere formalmente consultato. Le valutazioni delle organizzazioni internazionali o delle autorità straniere possono essere (materialmente) prese in considerazione. Si chiede di formulare esplicitamente, almeno nel rapporto esplicativo, che anche i pareri dell'IFPDT vanno concretamente presi in considerazione.

Cpv. 7

Per motivi di chiarezza, una minoranza tra i partecipanti223 propone l'aggiunta di un capoverso 7 dal seguente tenore: «Se i dati personali sono comunicati all'estero in uno Stato o territorio che non dispone di una protezione dei dati adeguata, possono essere necessari provvedimenti aggiuntivi oltre alle garanzie previste dall'articolo 16 capoverso 2 lettere b e c LPD per assicurare un'adeguata protezione dei dati. Il Consiglio federale determina se siano necessari provvedimenti supplementari. Gli Stati e i territori interessati sono elencati nell'allegato 1a. La decisione del Consiglio federale sulla necessità di provvedimenti supplementari è vincolante».

219 Organizzazioni: ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Posta, le banche domestiche, Raiffeisen, SDV, Scienceindustries suisse, SPA, Fondazione per la protezione dei consumatori.

220 Organizzazioni: DigiGes, Fondazione per la protezione dei consumatori.

221 Organizzazione: Fondazione per la protezione dei consumatori.

222 Cantoni: AG, BE, GL, NW, SH, SZ, VD, ZH; organizzazioni: ATPrD, Incaricato cantonale della protezione dei dati SZ, OW e NW, Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza NE/JU, privatim.

223 Organizzazioni: ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Posta, le banche domestiche, Raiffeisen, SDV, Scienceindustries suisse.