Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Cpv. 1

Numerosi partecipanti chiedono che una richiesta di informazioni sia possibile sia in forma scritta che orale. L'articolo 25 nLPD stabilisce solo che possono essere richieste «informazioni». Questo include sia la forma scritta che quella orale. Ciò significa che anche le persone per le quali la forma scritta rappresenta un ostacolo difficile o insormontabile posso richiedere informazioni. Far dipendere la forma della richiesta dal titolare potrebbe portare a decisioni arbitrarie.388 SWICO osserva che questo non è molto utile nella pratica, in quanto una richiesta di informazioni può sempre essere fatta oralmente, ma il titolare non ha l'obbligo di rispondere. Al contrario, il Cantone di Turgovia vorrebbe che la richiesta fosse fatta esclusivamente per scritto, in modo da evitare malintesi e conflitti ed evitare un aumento massiccio delle richieste.

HDC osserva che il termine «domanda d'informazioni» non corrisponde al termine usato nella nLPD.

Cpv. 2

Diversi fornitori di assistenza sanitaria suggeriscono di includere dei chiarimenti sull'eventuale fornitura di informazioni per le persone particolarmente bisognose di assistenza.389 Singoli partecipanti chiedono che la consultazione in loco sia possibile in ogni caso, indipendentemente da chi la propone.390 SPA chiede di precisare che la consultazione in loco costituisce anche un valido adempimento dell'obbligo d'informazione del titolare se le informazioni scritte non possono essere ragionevolmente fornite a causa di interessi legittimi.

Il rapporto esplicativo precisa che in caso di consultazione in loco, l'interessato deve poter chiedere fotocopie di determinati atti del proprio dossier. Si osserva che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, non esiste un diritto alla consegna di atti o documenti.391 Al contrario, il legislatore ha limitato la comunicazione ai «dati personali trattati in quanto tali». Questo permette di fornire informazioni in forma aggregata, il che andrebbe dichiarato più precisamente nel rapporto esplicativo.392 FMH, invece, sottolinea che l’ottenimento di fotocopie non può essere soggetto alla condizione di consultare i dossier sul posto. Dovrebbe infatti sempre essere possibile ottenere delle fotocopie. swissICT osserva anche che l'espressione «determinati atti» rende poco chiaro quali documenti possono essere copiati. HÄRTING Rechtsanwälte suggerisce che la disposizione sia modificata per permettere che le fotocopie siano «a pagamento».

Cpv. 3

Si nota che l'affermazione nel capoverso 3 che le informazioni devono essere «comprensibili» per la persona interessata è fuorviante e poco chiara, in quanto implica uno standard soggettivo basato sulle capacità della persona interessata, quando andrebbe invece applicato uno standard oggettivo.393 Deve essere sufficiente che i dati siano preparati e presentati in modo ordinato e quindi comprensibili in buona fede.394 Qualunque condizione aggiuntiva andrebbe

388 Cantone: SO; partiti: I VERDI; organizzazioni: ASDPO, DigiGes.

389 Organizzazioni: IS, ASPS, CURAVIVA, INSOS, senesuisse, Spitex Svizzera.

390 Organizzazioni: ASDPO, swissprivacy.law.

391 Organizzazioni: UPSA, economiesuisse, ASSL, swissICT, Swiss Payment Association.

392 Organizzazioni: UPSA, economiesuisse, ASSL, Swiss Payment Association.

393 Cantoni: AR, AG, BE, BS, GL, NW, SH, SZ, UR, VD, ZH; organizzazioni: Bär & Karrer, responsabile della protezione dei dati SZ/OW/NW, economiesuisse, CFC, IGEM, privatim, proFonds, USI, suva, SWICO, swissICT, Walderwyss.

394 Organizzazioni: economiesuisse, ASB, suva, swissICT, VUD.