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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
Art. 53 Contenuto, periodo di validità e controllo dell’attestazione di cui
all’articolo 55 capoverso 4 LCaGi
(art. 55 cpv. 4 LCaGi)
1Con riserva della disposizione di cui al capoverso 2, l’attestazione del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione che esigono dalla persona la presentazione di un estratto specifico per privati, come da articolo 55 capoverso 4 LCaGi, deve contenere i seguenti dati:
a. designazione e indirizzo del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione;
b. cognome, nomi, numero di telefono, indirizzo e-mail e firma di una persona corresponsabile dell’assunzione presso il datore di lavoro, l’organizzazione o l’autorità competente per l’autorizzazione;
c. data dell’attestazione;
d. cognome, nome e data di nascita della persona interessata;
e. descrizione dell’attività della persona per la quale è richiesto un estratto specifico per privati secondo l’articolo 55 capoverso 1 o 1bisLCaGi.
2L’attestazione è valida per tre mesi dal suo rilascio.
3Il Servizio del casellario giudiziale controlla a campione le conferme per assicurarsi che il loro contenuto sia corretto.
Art. 54 Emolumenti per gli estratti per privati e gli estratti specifici per
privati
(art. 56 cpv. 2 LCaGi)
1L’emolumento per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati ammonta a 17 franchi.
2Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l’emolumento di 17 franchi è riscosso per ogni estratto.
3Per le seguenti prestazioni, l’emolumento di cui ai capoversi 1 e 2 è maggiorato:
a. per l’invio tramite posta raccomandata, di 5 franchi per invio;
b. per la spedizione all’estero tramite corriere, di 50 franchi per invio.
c. per la legalizzazione degli estratti da parte della Cancelleria federale,
dell’importo per estratto determinato secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 10 settembre 196927 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
4Gli emolumenti versati non sono rimborsati.
5Gli emolumenti di cui ai capoversi 1‒3 includono tutte le altre spese, segnatamente i costi per i terzi che forniscono prestazioni nelle operazioni di pagamento, di incasso e nell’ambito della trasmissione, della comunicazione e del disbrigo delle richieste.