Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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Art. 363 cpv. 1
La presente disposizione disciplina l’obbligo dell’APMA di verificare se sussiste un mandato precauzionale. Devono essere adeguati i seguenti punti della norma:
– l’obbligo di verificare deve ora comprendere il servizio di deposito designato dal Cantone al domicilio dell’interessato secondo l’articolo 361a AP-CC. In futuro, quando una persona diviene incapace di discernimento, l’APMA deve verificare presso tale ufficio e presso l’ufficio dello stato civile (Infostar) se sussiste un mandato precauzionale e come oggi, dovrà farlo anche presso le persone vicine. In questo modo aumenta la probabilità di reperire un mandato precauzionale, eventualmente la sua versione più recente, e di tenere effettivamente conto dei desideri dell’interessato;
– tale verifica deve ora essere effettuata in ogni caso e non più soltanto se si ignora l’esistenza di un mandato precauzionale: l’APMA deve sempre verificare, anche se sussiste già un mandato precauzionale formalmente valido (cfr. in proposito n. 2.2.3). La pertinente restrizione del diritto vigente deve quindi essere eliminata.
La convalida imperativa dei mandati precauzionali prevista dal diritto vigente deve rimanere immutata (cfr. in proposito n. Error! Reference source not found.).
Art. 368 cpv. 1
La nuova formulazione si prefigge di eliminare la disparità di trattamento, in parte casuale, prevista dal diritto vigente per le persone vicine a seconda che abbiano presentato una richiesta di costituzione di una curatela o un avviso di pericolo. La nuova formulazione contempla entrambe le situazioni (cfr. in proposito n. 2.4.3.2).
Titolo della sezione prima prima dell’art. 374 CC
Poiché secondo l’avamprogetto il diritto legale di rappresentanza spetta anche al convivente di fatto (cfr. in proposito art. 374 AP-CC), il titolo deve essere adeguato: l’elenco di tutti i rappresentanti legali è sostituito dalla dicitura «diritto legale di rappresentanza».
Art. 374
La disposizione è riprodotta integralmente poiché soltanto il capoverso 2 numero 1 rimane immutato e viene modificato tutto il resto dell’articolo.
Il campo d’applicazione dell’articolo 374 è esteso da due punti di vista: dal punto di vista personale per quanto concerne le persone con diritto legale di rappresentanza (cpv. 1) e dal punto di vista materiale per quanto concerne la portata del diritto di rappresentanza (cpv. 2).
Cpv. 1: in futuro il diritto legale di rappresentanza secondo l’articolo 374 CC sarà esteso al convivente di fatto (cfr. n. 2.3.2). Dal punto di vista attuale non vi è motivo di trattare il convivente di fatto in modo diverso dal coniuge e dal partner registrato, tanto più che il convivente di fatto ha già oggi diritto di rappresentanza in ambito medico (art. 378 CC).