Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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all’APMA. Dopo un nuovo esame è tuttavia giunto alla conclusione che attualmente non vi sono motivi di tornare sulla decisione, presa dal legislatore nel 2006, di rinunciare all’istituzione di una procedura federale157. Attualmente, uniformare la procedura a livello di diritto federale non entra pertanto in linea di conto. Va fatta una distinzione tra questo aspetto di carattere generale e le questioni di diritto processuale per le quali occorre un (nuovo) disciplinamento specifico nel presente avamprogetto, come la posizione processuale delle persone vicine (cfr. n. 2.4.3) o la competenza territoriale nell’ambito del ricovero a scopo di assistenza (cfr. n. 2.5);
– chiarimento della necessità di una revisione della normativa sulle curatele: dopo aver esaminato il rapporto della Svizzera dal 14 al 16 marzo 2022 a Ginevra, il Comitato delle nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha presentato al nostro Paese le sue raccomandazioni per l’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Ha segnatamente formulato una raccomandazione sull’attuazione dell’articolo 12 della Convenzione (parità di trattamento). Secondo il comitato, tale disposizione vieta ogni forma di decisione sostitutiva (substitute decision making), ossia le curatele di rappresentanza con o senza restrizione dell’esercizio dei diritti civili, e impone un sistema esclusivamente fondato sulla presa di decisioni assistita (supported decisione making) che rispetta la volontà, le preferenze e le decisioni individuali della persona con disabilità. Il 4 maggio 2022, il DFI ha informato il Consiglio federale in merito alle raccomandazioni del comitato che saranno probabilmente integrate nelle misure di politica delle persone con disabilità del Consiglio federale per il periodo 2023–2026158.
2.8 Attuazione
Le disposizioni sull’istituzione delle nuove statistiche svizzere sul diritto della protezione dei minori e degli adulti saranno attuate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. L’attuazione delle altre disposizioni spetta invece in linea di massima ai Cantoni. Per quanto concerne l’obbligo dei Cantoni di creare un ufficio dove depositare in custodia i mandati precauzionali si rimanda alle osservazioni di cui al numero 2.2.
Per il rimanente, la presente revisione non crea alcun nuovo obbligo a carico dell’APMA che richieda una qualsivoglia riorganizzazione. Si parte dal presupposto, e si auspica, che la COPMA, nel suo ruolo centrale per l’attuazione e l’applicazione pratica del diritto della protezione dei minori e degli adulti, continui a contribuire a uniformare e armonizzare per quanto possibile la pratica sul piano nazionale.
157 Rapporto CF Prime esperienze APMA, numero 4.2.4.
158 Cfr. comunicato stampa «Raccomandazioni dell’ONU per l’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità» del 4 mag. 2022.