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Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 9 pagine

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Art. 24a cpv. 1 lett. b

1È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

b. contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18bbis, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25b e la cui violazione è stata dichiarata punibile;

Art. 24c

Abrogato

Art. 24e, frase introduttiva

Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia un oggetto d’importanza nazionale (art. 5), un sito naturale, un luogo storico oppure una rarità naturale o un monumento acquistato o protetto dalla Confederazione (art. 15 e 16), uno spazio vitale degno di protezione (art. 18 cpv. 1bis), un biotopo d’importanza nazionale, regionale o locale (art. 18a e 18b) o una vegetazione ripuale (arti. 21) può essere obbligato a: