Progetto
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 9 pagine
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2Negli articoli 7 capoversi 2 e 6, 12 capoverso 2bis, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3, nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».
3Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell’articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».
Art. 11, rubrica, cpv. 6, secondo periodo
Aree protette
6… Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i costi di vigilanza di tali riserve e aree, nonché aiuti finanziari per i costi legati a misure di promozione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree come pure nelle riserve e aree di cui al capoverso 4.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 11a Corridoi faunistici sovraregionali
1Il Consiglio federale designa d’intesa con i Cantonicorridoi faunistici d’ importanza sovraregionale volti a collegare tra di loro gli spazi vitali della fauna selvatica su una vasta parte del territorio.
2Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni assicurano l’integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale.
3Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale. L’importo dell’indennità dipende dall’entità dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi faunistici.
4. Legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca
Art. 7a Zone d’importanza nazionale
Il Consiglio federale designa d’intesa con i Cantoni zone d’importanza nazionale per la conservazione di pesci e gamberi minacciati di estinzione o fortemente minacciati. Esso stabilisce gli obiettivi di protezione e l’utilizzazione ammissibile.
Art. 12, rubrica, cpv. 1bise cpv. 2
Aiuti finanziari e indennità
1bisLa Confederazione concede indennità ai Cantoni per i costi legati alla conservazione delle zone secondo l’articolo 7a.
18 RS 923.0