Progetto
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 9 pagine
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Art. 18b Biotopi d’importanza regionale e locale
1I Cantoni designano i biotopi d’importanza regionale e locale. Nel farlo, tengono conto in special modo dell’interconnessione dei biotopi d’importanza nazionale e della conservazione delle specie nei cui confronti la Svizzera ha una responsabilità particolare.
2I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale.
3Il Consiglio federale stabilisce in che misura i Cantoni sono tenuti a designare biotopi d’importanza regionale e locale necessari per l’interconnessione di biotopi d’importanza nazionale. Esso può fissare un termine per la pianificazione e l’attuazione a livello cantonale ed emana ulteriori disposizioni in materia di attuazione.
Art. 18bbisCompensazione ecologica
1Nelle regioni sfruttate in modo intensivo, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica in luoghi adatti all’interno e all’esterno degli insediamenti. Nel farlo, tengono conto degli interessi dell’utilizzazione agricola e forestale e degli obiettivi della Strategia energetica della Confederazione. Essi considerano le superfici per la compensazione ecologica nel quadro della pianificazione direttrice e della pianificazione dell’utilizzazione.
2I provvedimenti di compensazione ecologica servono alla conservazione e alla creazione di spazi vitali prossimi allo stato naturale, nonché alla loro interconnessione, in particolare mediante la valorizzazione con alberi, siepi, prati, edifici ricoperti di verde, corsi e specchi d’acqua rivitalizzati e altre superfici realizzate in modo naturale.
3Il Consiglio federale può stabilire in che misura i Cantoni sono tenuti a garantire la compensazione ecologica. Esso può fissare un termine per la pianificazione e l’attuazione a livello cantonale ed emanare ulteriori disposizioni in materia di attuazione.
4Le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 73 LAgr11 che non rientrano tra le zone disciplinate dall’articolo 18biscapoverso 1 lettera f sono computabili nell’ambito della compensazione ecologica di cui capoverso 3.
Art. 22 cpv. 3
Abrogato
11 RS 910.1