Rapporto esplicativo OPBT

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

(OPBT, RS 734.26)

Conformemente alle prescrizioni tecniche dei principali partner commerciali della Svizzera, le

disposizioni rivedute soddisfano i nuovi obblighi per gli operatori economici senza creare ostacoli tecnici al commercio.

L'armonizzazione delle nuove norme agevola l'accesso al mercato. L'adeguamento evita inoltre la necessità di produrre serie di prodotti distinte per l'UE e l'obbligo per i fabbricanti svizzeri di designare un importatore o un rappresentante autorizzato nell'UE.

4. Rapporto con il diritto europeo

L'OPBT fa parte dell'MRA e finora è riconosciuta come equivalente al diritto dell'UE. Al fine di

garantire l'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella dell'UE anche in seguito all'adozione del regolamento UE sulla vigilanza del mercato, l'ordinanza viene adeguata e si aggiornano i capitoli pertinenti dell'allegato dell'MRA.

L'ordinanza riveduta armonizza le prescrizioni tecniche con le basi legali dell'UE e garantisce così anche per il futuro l'assenza di ostacoli allo scambio di merci con lo Spazio economico europeo.

5. Commento ai singoli articoli

Osservazione preliminare

L'articolo 3 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato amplia la cerchia degli operatori economici aggiungendo il fornitore di servizi di logistica e il prestatore di servizi della società

dell'informazione e impone loro determinati obblighi. Tali definizioni e obblighi vengono inclusi

nell'OPBT svizzera attraverso la presente revisione parziale.

Art. 2 cpv. 1 lett. bbis–c e 2

Nel capoverso 1 vengono inseriti come operatori economici il «fornitore di servizi di logistica» e il «prestatore di servizi della società dell'informazione», introdotti dal nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato. Con l'occasione si traspongono ulteriori concetti di uso già corrente in Svizzera tratti dal regolamento UE sulla vigilanza del mercato, allo scopo di migliorare la leggibilità dell'OPBT. Allo stesso tempo, si procede a un allineamento formale con l'ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5), che si applica in parallelo agli stessi prodotti.

Poiché l'OPBT riguarda solo i prodotti a bassa tensione, il capoverso 2 introduce un chiarimento di natura redazionale sostituendo il termine «prodotti» con «prodotti a bassa tensione».

Art. 3

L'articolo 3 precisa l'articolo 3 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), secondo il quale i prodotti possono essere immessi in commercio solo se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. Allo stesso tempo, l'articolo 3 riprende i corrispondenti requisiti settoriali della direttiva UE «bassa tensione». Tuttavia, la legge del

24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) su cui si fonda l'OPBT non offre nessuna base legale – in particolare in merito al controllo e alla sorveglianza del mercato – per regolamentare gli aspetti della salute, segnatamente quelli attinenti alle radiazioni non ionizzanti (cfr. art. 3 e, riguardo al controllo, art. 21 LIE). Occorre pertanto sopprimere il termine «salute».