Rapporto esplicativo OPBT

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

(OPBT, RS 734.26)

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva

La formulazione attuale del capoverso 3 si presta a fraintendimenti, non essendo espresso in modo chiaro se l'importatore di cui in questo capoverso sia soggetto agli obblighi che corrispondono a un fabbricante o ai (più ampi) obblighi prescritti dall'OPBT. Come si evince dalle altre versioni linguistiche, è corretta la prima interpretazione.

Art. 6 cpv. 2

Viene recepito l'obbligo di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato di indicare, in alcuni casi, i dati del fornitore di servizi di logistica sul prodotto a bassa tensione o sul suo imballaggio. In questo modo si rende possibile l'identificazione dei prodotti e l'eventuale adozione di misure necessarie nel contesto della vigilanza del mercato.

Art. 8 cpv. 1bis

Viene recepito l'obbligo di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che impone al fornitore di servizi di logistica di tenere a disposizione, in determinate circostanze, la

documentazione di riferimento (dichiarazione di conformità).

Art. 12 cpv. 1bis

Viene recepito l'obbligo di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che impone al fornitore di servizi di logistica di tenere a disposizione, in determinate circostanze, la

documentazione di riferimento (documentazione tecnica).

Art. 23 cpv. 5 e 6

Vengono recepiti i nuovi obblighi di cooperazione per gli operatori economici derivanti dall'articolo 7 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 24 cpv. 4

Gli obblighi di cui all'articolo 24 capoverso 3 sono estesi, a determinate condizioni, ai fornitori di servizi di logistica, così da garantire l'equivalenza con l'articolo 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 25 cpv. 5

L'articolo 11 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) prevede un obbligo di collaborazione da parte di terzi in relazione alle procedure di sorveglianza del mercato. Tuttavia, la disposizione è ampia e non specifica in che misura l'autorità di sorveglianza del mercato possa imporre il rispetto di tale obbligo. Inoltre, l'attenzione è chiaramente rivolta alla fornitura di

informazioni, piuttosto che a restrizioni di altro genere. Allo stesso tempo, negli ultimi tempi gli

operatori online si presentano come «intermediari», senza qualificarsi quindi come operatori

economici. Poiché il commercio di prodotti elettrici si è spostato maggiormente verso il mercato online, per garantire la sicurezza è necessario poter utilizzare questo strumento incisivo contro gli operatori online. Si potrà così impedire che un prodotto pericoloso continui a essere commercializzato o

pubblicizzato. Inoltre, la modifica recepisce l'articolo 14 paragrafo 4 lettera k del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 26 cpv. 1bise 3

In attuazione dell'articolo 19 LOTC, la modifica produce un allineamento formale con l'OCEM, che si applica in parallelo agli stessi prodotti a bassa tensione. Le banche dati menzionate nel capoverso 3 sono i sistemi ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance, Sistema di informazione e comunicazione per la sorveglianza del mercato) e RAPEX (Rapid Exchange of

Information System, Sistema di scambio rapido di informazioni), già esistenti nell'UE. Poiché la Svizzera ha partecipato allo sviluppo del sistema ICSMS, è coinvolta da sempre nel suo utilizzo.