Rapporto esplicativo OGOE

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza del DATEC

sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

(OGOE, RS 730.010.1)

1. Punti essenziali del progetto

Per effettuare la registrazione di un impianto di produzione di elettricità in riferimento alle garanzie di origine, i suoi dati devono essere certificati in conformità ai requisiti dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE; RS 730.010.1). Con la presente revisione dell'OGOE, questo processo viene ulteriormente semplificato per gli impianti fotovoltaici.

Come regola generale, la certificazione è riservata ai cosiddetti auditor, ossia organismi di valutazione della conformità accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Tuttavia, per gli impianti di produzione con una potenza nominale in corrente alternata non superiore a 30 kVA tale certificazione può da sempre essere effettuata dal gestore del punto di misurazione in questione, che solitamente coincide con il gestore di rete locale. Agli inizi di aprile 2019 tale deroga è stata ulteriormente ampliata, con l'introduzione della possibilità di eseguire la certificazione anche per gli organi di controllo titolari di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27); nel gergo del settore si parla di «controllori di apparecchiature a bassa tensione». Il vantaggio della nuova norma è che tali controllori possono eseguire

contemporaneamente sia l'attività di controllo OIBT sia la registrazione dell'impianto di produzione per le garanzie di origine.

La presente revisione introduce sia una limitazione sia un'ulteriore espansione del campo di

applicazione della deroga in esame. Le esperienze finora maturate hanno dimostrato che la possibilità di certificazione da parte del gestore del punto di misurazione o di un controllore di apparecchiature a bassa tensione risulta interessante solo per il fotovoltaico; le altre tecnologie pertanto non sono più prese in considerazione. Il campo di applicazione viene ampliato con l'aumento del valore soglia determinante, risultato delle esperienze esclusivamente positive registrate finora. Mentre attualmente il valore determinante è dato da una potenza nominale in corrente alternata non superiore a 30 kVA, in futuro il gestore del punto di misurazione o un controllore di apparecchiature a bassa tensione autorizzato dovrebbe avere la possibilità di certificare tutti gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 100 kW. Il passaggio dalla potenza allacciata (in corrente alternata) in kVA alla potenza dell'impianto (potenza di picco in corrente continua) in kW per la determinazione delle dimensioni dell'impianto è giustificato dal fatto che la disposizione si rivolge solo agli impianti fotovoltaici. La misurazione della potenza dei singoli impianti è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01); fa stato la potenza complessiva dei moduli. Il nuovo valore soglia coincide con il limite fissato nell'articolo 7 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla

promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) per distinguere tra impianti fotovoltaici di piccole e grandi dimensioni.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non producono ripercussioni né finanziarie, né sull'effettivo del personale né di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull'ambiente e la società. Esse semplificano il processo di certificazione dei dati degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (potenza inferiore a 100 kW), riducendo gli ostacoli amministrativi alla registrazione di tali impianti nell'ambito delle