Rapporto esplicativo OGOE
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza del DATEC
sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
(OGOE, RS 730.010.1)
garanzie di origine. Inoltre, l'ampliamento della cerchia di persone autorizzate a eseguire la
certificazione induce una lieve intensificazione della concorrenza.
4. Rapporto con il diritto europeo
Anche il diritto dell'UE prevede norme in materia di garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità1, senza tuttavia disciplinare nello specifico la registrazione dei singoli impianti di produzione di
elettricità. Di fatto non esistono norme riguardanti la certificazione dei dati degli impianti, e spetta quindi agli Stati membri dell'UE dare esecuzione a tali aspetti nei rispettivi ordinamenti giuridici
nazionali.
5. Commento ai singoli articoli
Art. 2 cpv. 2–3
Il contenuto della norma nell'attuale capoverso 2 viene suddiviso in due capoversi distinti. La norma di base viene lasciata senza modifiche materiali nel capoverso 2. L'eccezione per cui, nel caso di
impianti di produzione più piccoli, la certificazione può essere eseguita non solo dagli «auditor» ma anche dal gestore del punto di misurazione o da una persona autorizzata ad eseguire il controllo ai sensi dell'articolo 27 OIBT (i cosiddetti organi di controllo2, spesso denominati anche «controllori di apparecchiature a bassa tensione»), viene spostata in un nuovo capoverso 2bis. Le modifiche materiali sono due: in primo luogo, il campo di applicazione della deroga sarà d'ora in poi limitato al
fotovoltaico, cosicché l'eccezione non riguarderà più le altre tecnologie; inoltre, il valore soglia viene aumentato rispetto al diritto vigente.
Inoltre, nel capoverso 2bislettera b viene disciplinato un elemento ormai consolidato nella prassi, e cioè l'obbligo di partecipare (una volta) a una formazione dell'organo di esecuzione (Pronovo SA) solo per i controllori di apparecchiature a bassa tensione che desiderano occuparsi della certificazione sulla base della loro autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 OIBT. Per il gestore del punto di misurazione (solitamente il gestore della rete locale) rimane l'unico requisito di essere giuridicamente distinto dal produttore, se desidera occuparsi della certificazione (cfr. cpv. 2bislett. a). Per dare
esecuzione a questa nuova esigenza l'organo di esecuzione dovrà confermare la partecipazione alla formazione con un certificato. Non è tuttavia richiesto il superamento di un esame. Per quanto
riguarda gli auditor competenti a eseguire la certificazione sulla base della norma di base di cui al capoverso 2, va osservato che la loro formazione fa parte del processo di accreditamento del SAS.
La modifica nel capoverso 3 è puramente redazionale (soppressione di un rimando).
Art. 3 lett. a
Questa disposizione viene leggermente riformulata ai fini della coerenza terminologica. Il fatto che la potenza di un impianto fotovoltaico sia misurata in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua del generatore solare si evince già dall'articolo 13 capoverso 1 OEn e non è necessario riportarlo espressamente qui.
Art. 9a, rubrica
Poiché nella presente revisione viene inserita un'ulteriore disposizione transitoria, la rubrica di tale disposizione viene integrata con la data della corrispondente modifica.
1 Cfr. in particolare l'art. 19 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
2 Tutte queste persone autorizzate ad eseguire il controllo sono elencate in un registro pubblico gestito dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e consultabile all'indirizzo www.esti.admin.ch > Documentazione > Elenchi delle autorizzazioni > Elenco delle autorizzazioni generali di installazione e di controllo.