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Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 3 pagine

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Art. 31 cpv. 4

4 Il tempo di riposo supplementare non può essere accordato direttamente all'inizio o al termine dell'intervento di notte.

Art. 40 Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi

(art. 17, 19 e 24 LL)

1 Il lavoro notturno o il lavoro domenicale è considerato temporaneo ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 19 della legge quando riguarda impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso dodici mesi.

2 Il lavoro notturno o il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando:

a. il volume dello stesso supera il limite di cui al capoverso 1; o

b. riguarda impieghi di natura regolare e che si ripetono per vari anni civili per lo stesso motivo.

Art. 41 Domanda

(art. 49 LL)

1 La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata:

a. per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma almeno una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge;

b. per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, almeno otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.

2 La domanda deve essere presentata per iscritto ed essere debitamente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti:

a. la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;

b il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;

c. l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;

d. la durata prevista del permesso;

e. la conferma del consenso del lavoratore;

f. il risultato della visita medica relativo all’idoneità del lavoratore, sempreché sia prevista dalla legge o dall’ordinanza;

g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori;

h. l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o dall’ordinanza.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III.

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Allegato (art. 28 al. 4)

Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi

Titolo

Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile

Parte introduttiva

a. Per i seguenti processi lavorativi e i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile nella misura indicata qui di seguito.

b. Per i processi lavorativi contemplati nel presente allegato, il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile anche se organizzato sotto forma di lavoro continuo (o continuo atipico).

L’autorità competente si riserva il diritto di richiedere una prova concreta dell’indispensabilità.