Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/58: Proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo · 11 pagine
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Panoramica
Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318). Alcune disposizioni dell’ordinanza derogano alla legge sull’asilo vigente. L’ordinanza contiene, nello specifico, disposizioni riguardanti l’esecuzione delle interrogazioni (art. 4–6), la garanzia di congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione (art. 2–3) e la proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9). L’ordinanza è entrata in vigore in maniera scaglionata il 2 aprile 2020, risp. il 6 aprile 2020 con durata di validità fino al 6 luglio 2020, risp. al 6 agosto 2020. Frattanto è stata prorogata a più riprese e al momento è in vigore fino al 30 giugno 2021.
Per il momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo dovranno essere mantenute le misure adottate dal Consiglio federale e dall’UFSP per combattere il coronavirus. Idem per le misure riguardanti il settore dell’asilo. Occorre pertanto prorogare la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha avviato la consultazione sulla proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo il 13 aprile 2021. La stessa si è protratta fino al 27 aprile 2021. Sono giunti in tutto 47 pareri. Si sono pronunciati 25 Cantoni, due partiti (PSS, UDC), due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (Associazione dei Comuni svizzeri [ACS] e Unione delle città svizzere [UCS]), un’associazione mantello dell’economia (Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM]) e altre 17 cerchie interessate. 11 destinatari della consultazione hanno rinunciato espressamente a esprimersi.
In linea di principio tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli alla proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo. Alcuni formulano tuttavia alcune richieste in merito a singole disposizioni. Queste richieste riguardano in particolare le norme tese a garantire congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione (art. 2-3 ordinanza COVID-19 asilo), lo svolgimento delle interrogazioni (art. 4-6 ordinanza COVID-19 asilo) e la proroga dei termini di partenza nel quadro delle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo) nonché dei termini di ricorso (art. 10 ordinanza COVID-19 asilo).