Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/58: Proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo · 11 pagine
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Riferimento/Incarto: COO.2180.101.7.851620
a una consulenza legale esterna o potrebbero farlo troppo tardi qualora il rappresentante legale rinunciasse al mandato. Per questo motivo, alcuni partecipanti chiedono un termine di ricorso generale di 30 giorni, risp. un riesame dello stesso (p.es. AsyLex, Freiplatzaktion Zürich).
4.7 Altre osservazioni
Diversi partecipanti alla consultazione chiedono l’esame, risp. la creazione di una base giuridica per l’esecuzione coatta di test COVID-19 allo scopo di garantire l’esecuzione degli allontanamenti (p.es. GR, LU, SG, ASM, CDDGP). Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, alcuni ritengono inoltre utile che venga esaminata, risp. creata una base giuridica affinché le persone che devono essere rinviate in modo coatto in un altro Paese possano essere vaccinate o trattate con i medicamenti necessari anche contro la loro volontà (p.es. LU, SG, ASM, CDDGP).
L’UDC, dal canto suo, critica il fatto che alcuni Stati abbiano approfittato della crisi per sottrarsi ai rimpatri. Il Consiglio federale dovrebbe quindi adottare le misure necessarie affinché gli Stati interessati non estendano eccessivamente le misure per limitare il rimpatrio. Inoltre, si dovrebbe evitare che particolari requisiti procedurali, come un test negativo o modifiche dei termini, portino a ritardi sproporzionati.
Per quanto riguarda l’alloggio dei richiedenti asilo e l’esecuzione degli allontanamenti, il Canton SG riterrebbe opportuno che si esamini la creazione di disposizioni complementari uniformi in materia di obbligo della mascherina, norme di quarantena e test, medicamenti e vaccinazioni possibili.
AsyLex fa notare che, in alcuni casi, il termine di trasferimento Dublino è stato prorogato da 6 a 18 mesi, anche se i requisiti del regolamento Dublino III non erano soddisfatti. Poiché durante la pandemia di COVID-19 le regole sulla presenza obbligatoria nei centri federali d’asilo sono state inasprite, per cui di fatto è praticamente proibito lasciare i centri, le autorità migratorie considererebbero qualsiasi assenza di uno o pochi giorni come una fuga e la userebbero come giustificazione per prolungare falsamente il termine di trasferimento. Questa pratica dubbiosa, con restrizioni o divieti di uscita, verrebbe ora utilizzata per applicare la pratica di proroga ancora più di frequente durante la pandemia di Covid 19. Questo per evitare che la Svizzera diventi responsabile dei casi in cui un ritorno entro 6 mesi non è possibile a causa di misure legate al COVID-19. Questo sviluppo sarebbe considerato molto preoccupante e, pertanto, costituirebbe il motivo all’origine dell’attitudine fermamente ostile nei riguardi della pratica arbitraria di prorogare i termini.